Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Unia e USS considerano la limitazione a un determinato scopo di soggiorno generalmente sbagliata (vale anche per l'art. 57).

Art. 57: Permessi successivi

1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:

a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a);

b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1);

c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 34);

d. il permesso di soggiorno di breve durata per tirocinanti (art. 42).

2 Fra un permesso e l’altro, lo straniero in questione deve soggiornare all’estero per almeno due mesi.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, GL, GR, TG, TI, VD

Partiti: UDC Cerchie interessate: ASM

AI, BL, GL, GR, TG, TI, UDC, ASM chiedono una regolamentazione più restrittiva, secondo la quale può essere presentata una nuova domanda solo dopo il termine del soggiorno all'estero di due mesi. Per BS questa esigenza è eccessiva.

VD ritiene vada precisato che si tratta di soggiorni con attività lucrativa.

Art. 58: Validità del permesso di dimora

1 La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

2 I familiari stranieri di un cittadino svizzero possono ottenere un permesso di dimora valido per cinque anni, a condizione che non vi siano indizi d’elusione delle prescrizioni sull’ammissione.

3 Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AR, AI, BS, BL, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SO, SH, TG, UR, VS, ZH

Partiti: UDC

Cerchie interessate: GDS, Hal, ASM, AUSL

SG chiede che siano precisati i singoli casi motivati di cui al cpv. 1. Lo stesso vale per l'art. 63.

AG, AR, AI, BS, BL, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SO, SH, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL ritengono che una disciplina al cpv. 2 che conceda ai familiari stranieri di cittadini svizzeri gli stessi diritti previsti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE/AELS sia fondamentalmente comprensibile. I permessi dovrebbero tuttavia continuare ad avere una durata di validità di un anno così da consentire di meglio lottare contro gli abusi. Il previsto potere di apprezzamento delle autorità protrae le procedure e provoca divergenze d'interpretazione. La dimostrazione degli indizi di abuso giusta il cpv. 2 è pressoché impossibile all'inizio del soggiorno.

GDS, Hal: il fatto di applicare la durata di validità del permesso di cinque anni solo ai casi in cui non vi sono indizi di elusione delle prescrizioni legali (cpv. 2) è discrimante nei confronti dei cittadini svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE/AELS. Questi ultimi beneficiano di un diritto generale a un permesso della durata di cinque anni per i familiari stranieri. Inoltre, la formulazione aperta del capoverso in questione darebbe adito a decisioni arbitrarie.