Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Città di ZH, UCS: nell'ottica del principio della parità di trattamento e della libertà d'opinione occorre rifiutare in maniera generale che solo i cittadini di Stati terzi siano tenuti a conformarsi a determinati valori.

Art. 63: Domanda di proroga della carta di soggiorno per il permesso di domicilio

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga, la carta di soggiorno alle competenti autorità almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; in singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR: occorre precisare la nozione di "singoli casi motivati".

Art. 64: Cambiamento d'impiego

1 Il richiedente l’asilo (art. 52) può essere autorizzato a cambiare l’impiego, se:

a. la situazione dell’economia e del mercato del lavoro lo consente;

b. le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr sono rispettate;

c. le condizioni sul diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) sono adempite.

2 Lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione (art. 53) può essere autorizzato a cambiare l’impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BE, OW

Cerchie interessate: SVOAM, AUSL

SVOAM chiede attività di apprendimento flessibili per richiedenti l'asilo, in prima linea onde contenere l'illegalità.

BE: giusta l'art. 85 cpv. 6 LStr, le persone ammesse provvisoriamente dovrebbero beneficiare del medesimo accesso all'attività lucrativa concesso ai rifugiati riconosciuti. Il cpv. 2 va pertanto stralciato. Il disciplinamento dev'essere parimenti ripreso nell'art. 65.

OW, AUSL: il cambiamento d'impiego dev'essere possibile anche in un altro Cantone purché non vi sia cambiamento di domicilio.

Art. 65: Rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che è stato ammesso provvisoriamente come rifugiato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa e a cambiare l’impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG chiede lo stralcio di questo articolo poiché per i rifugiati riconosciuti bastano le normali prescrizioni relative al mercato del lavoro (in funzione del regolamento del soggiorno del rifugiato).

Art. 66: Validità cantonale

Lo straniero può avere il permesso di soggiorno di breve durata, il permesso di dimora o il permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l’ha rilasciato.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, BL, GL

Cerchie interessate: ASM