Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: BS auspica un complemento secondo cui occorre restituire la carta di soggiorno al momento della notifica della partenza.
Ulteriori osservazioni
Città di ZH, UCS: le ordinanze determinanti vanno completate mediante una disposizione secondo cui le banche dati della Confederazione relative agli stranieri devono essere costantemente aggiornate. Ciò è molto importante per i controlli di polizia.
Art. 73: Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora
1 La domanda per il ricongiungimento familiare del coniuge straniero e dei figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.
2 I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall’insorgere del legame familiare.
3 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.
4 Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AI, AG, BL, GR, OW, SG, SH, TI, TG, UR, VS, ZH
Partiti: PPD; UDC, PS, PCS
Cerchie interessate: ACS, UCS OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, GDS, ACES, humanrights, USS, CRS, FSAG, unia, ASM, AUSL, Città di ZH
AI, AG, BL, GR, OW, SH, TI, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AUSL: il cpv. 3 va completato mediante una disposizione secondo cui i minori sono sentiti di regola dalle rappresentanze svizzere nel Paese d'origine. Occorre evitare l'entrata in Svizzera soltanto per lo svolgimento di tale audizione.
PPD, PCS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, humanrights, FSAG: cpv. 3: i minori devono essere sentiti qualora siano in grado di formarsi un'opinione propria. PPD: l'età va abbassata a 12 anni.
GDS: cpv. 3: occorre stralciare la limitazione "Se necessario".
SG, ZH: il cpv. 3 può essere tralasciato in quanto già contenuto nella legge (art. 47 in combinato disposto con l'art. 52 LStr).
Humanrights, ACES: nel cpv. 4 devono essere menzionati anche i concubini.
Città di ZH, ACS, UCS: nuovo cpv. 5: "Esaminando le condizioni per il ricongiungimento familiare, nell'interesse di un'integrazione celere occorre tenere debitamente conto dell'opportunità di un ricongiungimento familiare per quanto possibile rapido".
PS, USS, unia considerano errato introdurre un limite d'età per il ricongiungimento dei figli.
CRS ritiene che non sono creati incentivi per un ricongiungimento familiare per quanto possibile celere. Le esigenze concernenti le dimensioni dell'alloggio e l'indipendenza finanziaria restano elevate.
Art. 74: Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente
1 La domanda di includere nell’ammissione provvisoria familiari va presentata alla competente autorità cantonale degli stranieri.
2 L’autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda, con il suo parere, all’UFM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.
3 Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all’articolo 85 capoverso 7 sono adempite, la domanda d’inclusione nell’ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La