Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 66Fedlex · Rapporto sui risultati
AG, NE, OW, CDI: non deve più essere previsto il finanziamento di singoli progetti poiché i mezzi disponibili potrebbero essere impiegati molto più efficacemente (flessibilità) mediante contratti di prestazione.
GR: occorre chiarire quali singoli progetti vanno presentati all'UFM e quali no. Nel cpv. 2 occorre stralciare "dei servizi cantonali competenti" poiché potrebbe trattarsi anche di altri servizi.
ACS: devono poter essere concluse convenzioni nel quadro del programma ("Programmvereinbarungen") anche con servizi comunali o regionali.
Art. 14: Ambiti
1 I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:
a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza di una lingua nazionale;
b. promuovere l’integrazione sociale degli stranieri;
c. garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità e senza discriminazioni alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
d. sostenere progetti modello che servono in particolare a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all’integrazione.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può fissare altri ambiti di promozione.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AG, OW, NW, LU, SG, ZG, NE, BS, SZ, UR, FR
Partiti: PS
Cerchie interessate: CdC, UCS, Città di ZH, Caritas Berna
UCS, Città di ZH: nel cpv. 1 lett. d è d'uopo dissociare lo scambio d'esperienze e i progetti modello per evitare che lo scambio di esperienze sia limitato ai "servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione".
BS: il cpv. 1 lett. d va completato come segue: "segnatamente progetti con un carattere preventivo ".
Caritas Berna: il cpv. 1 lett. d va completato come segue: "progetti di importanza regionale o nazionale."
PS: il cpv. 1 va completato con una nuova lett. e: "promozione dell'accoglienza degli stranieri e dell'assistenza a loro fornita da parte della popolazione autoctona".
FR: il cpv. 1 va completato con una nuova lett. e: "contributi alla sensibilizzazione della società di accoglienza".
CdC, OW, NW, SZ, ZG, LU, UR: nel cpv. 2 i Cantoni devono beneficiare di un diritto codecisionale.
AG, OW, NE, CDI: nel cpv. 2 occorre coinvolgere i Cantoni e i Comuni.
Art. 15: Programma prioritario
1 Il Dipartimento stabilisce, su proposta dell’UFM, un programma prioritario. Il programma è elaborato dall’UFM in collaborazione con la Commissione.
2 Se il numero di domande presentate o previste eccede le risorse disponibili, esse vengono valutate in base al programma prioritario.
3 Il programma prioritario stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate; ciò concerne in particolare progetti d’importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: SG, OW, NW, SZ, LU, UR, NE, AR, GL, AI, FR, JU, TG, ZG, AG