Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 68Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 19: Somma forfettaria a favore dell'integrazione

1 La Confederazione paga trimestralmente ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente. Tale somma è legata allo scopo previsto e serve in particolare a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale.

2 L’80 per cento della somma forfettaria a favore dell’integrazione è concesso come somma di base e il 20 per cento a seconda dell’efficacia. È considerato un indicatore per misurare l’efficacia in particolare il tasso d’occupazione delle persone in età lavorativa, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

3 L’UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione (art. 9).

4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l’UFM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente.

Ad art. 19 cpv. 1: Rifiuto o proposta di modifica

Salvo poche eccezioni (VS, SH, SO, AI, PS, PES, PPD, CFS, ASM, JU, che non si sono espressi in merito al cpv. 1), tutti i partecipanti reputano la somma di 6 000 franchi nettamente troppo esigua.

ZG, VD: chiedono un adeguamento che tenga conto dei bisogni.

ZH: occorrono ca. 20 000 franchi per poter conseguire gli obiettivi indicati dalla Confederazione.

GR, FR: occorre versare i 6 000 franchi per una durata fino a cinque anni.

VD: occorre pubblicare un computo trasparente dell'importo di 6 000 franchi.

L'UDC non si esprime sull'importo della somma forfettaria ma propone che tale somma non sia versata per le persone ammesse provvisoriamente. Esse si trattengono in Svizzera solo a titolo temporaneo e non occorre pertanto che s'integrino (cfr. anche art. 11 OIntS).

Ad art. 19 cpv. 2: Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: GR, BL, GL, TG, SH, FR, BE, SG, NE, BS, SZ, UR, SO, VD, OW, NW, LU, AR, ZH Cerchie interessate: CdC, AUSL, CDI, Caritas, UCS, Città di ZH, CDOS, OSAR, ACES,

ACS, FCES, Caritas Berna

CdC, GR, BL, GL, TG, OW, NW, SZ, LU, FR, BE, SG, NE, BS, UR, SH, SO, CDI, Caritas, UCS, ACS, Città di ZH: il cpv. 2 va stralciato in quanto comporta un forte onere amministrativo per un incentivo (20%) troppo esiguo.

BL, ZH: misurare l'integrazione in base al tasso d'occupazione è troppo unilaterale. ZH chiede che si tenga conto anche dell'integrazione linguistica e sociale.

OSAR, ACES, FR, ZH: il tasso d'occupazione non dev'essere determinante in quanto il Cantone non ha nessun influsso su altri fattori di rilievo quali la congiuntura, l'atteggiamento dei datori di lavoro e lo stato di salute delle persone ammesse provvisoriamente.

OSAR, ACES, FR, ZH, FCES: occorre considerare anche l'integrazione sociale (inizio di una formazione, impegno sociale).

AUSL: il fattore di successo va testato dapprima nel quadro di progetti pilota.

Ad art. 19 cpv. 3: Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, BE, BL, FR, GR, GL, TG, BE, SG, NE, SZ, VD, NW, AI, JU, OW, ZH, ZG, VS, LU

Partiti: UDC, PS, PES, PPD

Cerchie interessate: UCS, ACS