Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Partiti: PCS
Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas Berna
CdC, GL, AI, ZG, TG, UR, JU, FR: occorre prevedere un diritto cantonale di partecipazione nell'elaborazione del programma prioritario. Ciò concorrerebbe alla coerenza della promozione globale dell'integrazione. SG, OW, NE, AR e CDI auspicano inoltre un diritto comunale di partecipazione.
CdC, OW, NW, SZ, LU, UR: occorre chiarire se il programma prioritario si riferisce anche alle convenzioni nel quadro del programma ("Programmvereinbarungen").
CdC, OW, NW, SZ, LU, AG, SG, NE, ZG, TG, UR, JU, CDI: occorre stralciare i cpv. 2 e 3 (cfr. osservazioni relative agli art. 16 e 17).
PCS: il programma prioritario deve consistere in attività già svolte e in nuove attività. Occorre dare il maggior spazio possibile ai Cantoni e ai Comuni.
Caritas Berna: il cpv. 3 va completato come segue: "progetti di importanza regionale e nazionale."
Art. 16: Presentazione ed esame delle domande
1 Le domande per i contributi finanziari secondo l’articolo 13 capoverso 1 sono presentate all’UFM. È fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3.
2 D’intesa con le autorità cantonali, l’UFM può inoltre autorizzare i servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione di cui all’articolo 9 a ricevere le domande per progetti e a trasmetterle con una raccomandazione all’UFM.
3 Il servizio al quale è presentata la domanda verifica che siano soddisfatte le condizioni formali.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU, OW, NW, SZ, LU, AG
Cerchie interessate: CdC, CFS, CDI, ACS
CdC, SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU, OW, NW, SZ, LU, AG, CDI: occorre rinunciare a contributi per singoli progetti, per cui vanno stralciati gli art. 16 e 17.
ACS: anche qui occorre prevedere parimenti servizi comunali o intercantonali che fungano da interlocutori.
CFS: la commissione è autorizzata a prendere posizione in merito alle domande presentate (art. 58 cpv. 4 LStr). Occorre pertanto un ulteriore capoverso secondo il quale l'UFM sottopone le domande al parere della Commissione e informa la stessa circa l'utilizzo del credito per la promozione dell'integrazione.
Art. 17: Parere della Commissione
La Commissione trasmette il suo parere in merito alle domande presentate all’UFM, che decide.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: OW, NW, SZ, LU, AG, SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU
Cerchie interessate: CdC, CDI, UCS, FSM, CFS
UCS: occorre stabilire in merito a quali domande la Commissione può pronunciarsi.
FSM: occorre prevedere un'audizione vincolante della Commissione (cfr. proposta della CFS in merito all'art. 16).
CdC, OW, NW, SZ, LU, AG, SG, VS, GL, AI, NE, ZG, TG, UR, JU, CDI: occorre rinunciare a contributi per singoli progetti, per cui vanno stralciati gli art. 16 e 17. La procedura non è compatibile con lo strumento della convenzione nel quadro del programma ("Programmvereinbarung").