Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati

Ad capoversi 1-3:

Le persone che, dopo aver inoltrato una domanda d'asilo o una domanda di protezione o dopo la disposizione dell'ammissione provvisoria, soggiornano per poco tempo in Svizzera, devono ottenere il rimborso di eventuali valori patrimoniali prelevati. Per non ostacolare l'obiettivo di tale disposizione (incitazione a lasciare rapidamente la Svizzera), la restituzione dei valori patrimoniali prelevati deve seguire una procedura per quanto possibile semplice e poco onerosa. Il versamento non deve necessariamente avvenire in Svizzera in occasione della partenza controllata, bensì deve poter essere effettuato anche all'estero se è stabilito che la partenza è avvenuta effettivamente ed entro un termine di sette mesi.

Ad capoverso 4:

La domanda di versamento dell'importo all'estero può essere inoltrata solo dall'estero. In tal caso, il richiedente deve dimostrare l'avvenuta partenza entro il termine di sette mesi. A tal fine dispone di diversi mezzi di prova. Essi sono elencati analogamente all'elenco dell'attuale articolo 18 OAsi 2. La domanda deve inoltre rispondere a taluni requisiti formali, così da consentire all'Ufficio federale di garantire il versamento alla persona avente diritto. I requisiti formali corrispondono all'attuale articolo 19 capoverso 2 OAsi 2.

Articolo 19

Questa disposizione concerne il sistema SiRück e va pertanto abrogata.

Titolo 3: Sussidi federali

Il primo capitolo è ora intitolato "Aiuto sociale e soccorso d'emergenza" (in precedenza "Spese d'assistenza"). Esso consiste in tre sezioni che disciplinano la somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la somma forfettaria globale per rifugiati, apolidi riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora nonché la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza. Il secondo capitolo disciplina la somma forfettaria per spese amministrative. Le disposizioni inerenti ai sussidi federali all'integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente sono ora riprese nell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri.

Articolo 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

Giusta gli articoli 88 e 89 LAsi e 87 LStr, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

Ad capoverso 1:

L'articolo 20 disciplina l'inizio e la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate dai richiedenti l'asilo, dalle persone ammesse provvisoriamente e dalle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Per queste persone la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale. L'obbligo di rimborsare le spese decorrere dall'assegnazione a un Cantone (per i richiedenti l'asilo), o dalla data dell'ammissione provvisoria o della concessione della protezione provvisoria (per le persone ammesse provvisoriamente rispettivamente per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora). Le lettere a-f disciplinano la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate da tali persone. Vi è una novità: le spese per persone ammesse provvisoriamente sono rimborsate al massimo durante sette anni dall'entrata.

Pag. 26 di 50