Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Ad capoversi 3 e 4:

Le persone tenute a pagare il contributo speciale sono obbligate a verificare la completezza e l'esattezza degli estratti conto loro inviati. Se a loro avviso il contenuto dell'estratto conto è erroneo o incompleto, lo devono notificare ai terzi incaricati dall'Ufficio federale, entro 30 giorni dalla ricezione, indicando i mezzi di prova.

Ad capoversi 5 e 6:

I terzi incaricati dall'Ufficio federale esigono dai datori di lavoro morosi il versamento degli importi dovuti nel quadro del contributo speciale. Gli importi resi così ottenibili sono accreditati sul conto per il contributo speciale della persona tenuta a pagare tale contributo e sono quindi computati sull'obbligo di pagare il contributo speciale. Se una persona sottostante a tale obbligo ha negletto il proprio obbligo di collaborare in quanto ha omesso di comunicare eventuali errori constatati nell'estratto conto inviatole, essa deve assumersi i rischi per quanto concerne la riscossione degli importi dovuti. Ciò significa che le deduzioni salariali non versate che non sono più ottenibili non sono computate sul suo obbligo di pagare il contributo speciale.

Se invece la persona interessata non è venuta meno al suo obbligo di collaborare, in quanto ha denunciato ai terzi incaricati dall'Ufficio federale i versamenti mancanti oppure in quanto non le è stato inviato un estratto conto che le consentisse di constatare i versamenti mancanti, le deduzioni salariali trattenute dal datore di lavoro sono computate sul suo obbligo di pagare il contributo speciale anche se il loro versamento non può più essere effettuato giuridicamente o effettivamente. Se alla persona tenuta a pagare il contributo speciale non può essere rimproverata la negligenza dell'obbligo di collaborare, la Confederazione si assume così i rischi per quanto concerne la riscossione degli importi dovuti.

Articolo 15 Misure di diritto amministrativo

Le lettere a-c corrispondono alle lettere a-c dell'attuale articolo 13 OAsi 2.

La lettera d precisa, in combinato disposto con l'articolo 13, il campo d'applicazione della multa disciplinare introdotta giusta l'articolo 116a della legge. I dettagli relativi alla commisurazione della multa e ai reati sanzionati saranno disciplinati in una pertinente istruzione.

Sezione 3: Prelevamento di valori patrimoniali

Articolo 16 Valori patrimoniali prelevabili

I capoversi 1, 2 e 4 corrispondono all'attuale articolo 14 OAsi 2, salvo adeguamenti terminologici e sistematici al contributo speciale.

Ad capoverso 3:

Come già stabilito all'articolo 13 capoverso 8 per quel che concerne le deduzioni salariali, anche gli importi messi al sicuro dalle autorità e versati all'Ufficio federale che non possono essere iscritti nel conto per il contributo speciale (versamenti eccedenti o erronei), sono restituiti all'autorità che ha effettuato il versamento. Dal canto suo, tale autorità deve restituire il denaro alla persona avente diritto.

Articolo 17 Imputazione dei valori patrimoniali sull'obbligo di pagare il con tributo speciale

I valori patrimoniali prelevati o il loro valore in contanti sono versati dall'Ufficio federale sul conto per il contributo speciale giusta l'articolo 11 capoverso 2 e computati sul contributo speciale dovuto.

Pag. 25 di 50