Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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Il capoverso 1 disciplina l'inizio e la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese occasionate da rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi riconosciuti e apolidi ammessi provvisoriamente. La Confederazione versa ai Cantoni, per queste persone, una somma forfettaria globale. L'obbligo di rimborsare le spese inizia, per i rifugiati e gli apolidi, con la data della decisione di ammissione in qualità di rifugiato o di apolide. Le lettere ad disciplinano la fine dell'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per queste persone.

Ad capoverso 2:

L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa con l'insorgere, giusta il capoverso 1 o 3, del diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora da parte della competente autorità cantonale. Tale è il caso dopo lo scadere di un determinato termine (lett. a e

c) oppure, ad esempio, se la persona interessata sposa un cittadino svizzero (lett. b o cpv. 3). Non si tratta tuttavia di un diritto assoluto. Ad esempio, se sussistono motivi di allontanamento, non va rilasciato un permesso di domicilio o di dimora. In tal caso, ovvero se il rilascio del permesso di domicilio o di dimora è rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di domicilio o di dimora.

Ad capoverso 3:

Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione rimborsa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale per rifugiati e apolidi. Ciò corrisponde alla regolamentazione vigente (art. 88 cpv. 2 della legge; per la motivazione, cfr. messaggio relativo alla revisione totale della LAsi del 4 dicembre 1995; art. 83 cpv. 2).

Ad capoverso 4:

Per i rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che adempiono una delle condizioni di cui alle lettere a-c, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria globale anche dopo il rilascio di un permesso di domicilio. Ciò corrisponde alla regolamentazione vigente.

Ad capoverso 5:

I Cantoni notificano senza indugio all'UFM i rifugiati giusta il capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale. In tal modo, l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa. Una persona che in precedenza dipendeva dall'aiuto sociale non torna in nessun caso entro la competenza finanziaria della Confederazione, nemmeno se ridiviene dipendente dall'aiuto sociale.

Articolo 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Con la somma forfettaria globale sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni. Si tratta segnatamente delle spese per:

• locazione,

• franchigie e aliquote percentuali,

• altre spese per l'aiuto sociale (in particolare sostegno, ulteriori spese d'alloggio, spese

sanitarie e dentarie, alloggio speciale e occupazione nonché contributi assistenziali e amministrativi).

I rifugiati hanno diritto a sussidi per le riduzioni dei premi. Per questo motivo non sono versati contributi ai premi delle casse malati, diversamente da quanto avviene per i richiedenti l'asilo.

La Confederazione non rimborsa ai Cantoni altre spese nel settore dell'aiuto sociale per rifugiati. La somma forfettaria globale non comprende i sussidi per l'integrazione. Essi sono rimborsati separatamente (art. 20 segg. dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, OIntS).

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