Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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Quanto alla somma forfettaria per l'integrazione, è previsto un pertinente reporting. Quanto precede rende necessario un trasferimento di dati dai Cantoni all'UFM. La presente disposizione è finalizzata a sancire l'obbligo dei Cantoni di fornire all'UFM i dati necessari per la gestione e l'adeguamento dei rimborsi finanziari. I dettagli del trasferimento dei dati (catalogo dei dati, tipo e modalità della comunicazione ecc.) saranno fissati dall'UFM in funzione dei bisogni e d'intesa con i Cantoni.

Articolo 7 Versamento degli assegni per figli

Ad capoverso 1 lettera b:

Trattasi di un adeguamento redazionale alla modifica dei numeri d'articolo nella LAsi e nella LStr.

Capitolo 2: Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 8 Rimborso

La presente disposizione corrisponde all'attuale articolo 9. È stata modificata la sequenza degli articoli 8 e 9 in quanto l'articolo 8 descrive i principi dell'obbligo di rimborso per tutte le persone del settore dell'asilo, mentre l'articolo 9 concerne una categoria di persone più ristretta.

Il capoverso 1 non presenta modifiche contenutistiche ma è stato adeguato da un profilo puramente redazionale e linguistico in funzione del contributo speciale.

Ad capoverso 2:

Con il contributo speciale sono rimborsate le spese occasionate da una persona durante la procedura d'asilo, la protezione provvisoria e l'ammissione provvisoria. Trattasi di una regolamentazione definitiva. Né la Confederazione, né i Cantoni, né i Comuni possono esigere dalle persone interessate un rimborso maggiore. È fatto salvo il capoverso 3.

Ad capoverso 3:

Una persona che non soggiace più all'obbligo di pagare il contributo sociale ma le cui prestazioni non hanno raggiunto l'importo massimo di 15 000 franchi è vincolata dall'obbligo di rimborso per la differenza, giusta le disposizioni generali del diritto cantonale in materia di rimborso delle prestazioni d'aiuto sociale (cpv. 1).

Articolo 9 Campo d'applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali

Ad capoverso 1:

Le deduzioni salariali per il contributo speciale e i prelevamenti di valori patrimoniali sono applicabili - com'è tuttora il caso per le prestazioni di garanzia e l'obbligo di rimborso (Si-Rück) - a tutti i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente, a prescindere dalla loro età.

Ad capoverso 2:

Sono ripresi senza cambiamenti la definizione del datore di lavoro e i suoi obblighi secondo il sistema SiRück.

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