Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 10 Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e del l'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali

Ad capoverso 1:

L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia o con l'assunzione di un primo impiego o al momento del passaggio in giudicato di un primo prelevamento di valori patrimoniali, in quanto i valori patrimoniali prelevati vanno computati sul conto speciale. L'importo massimo del contributo speciale è di 15 000 franchi (cfr. cpv. 2). Una volta raggiunto tale importo, non è più possibile prelevare valori patrimoniali (art. 87 cpv. 4 della legge).

Per i minori esercitanti un’attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia contemporaneamente all'obbligo di pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità, ovvero il 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS). Tale regolamentazione è facilmente applicabile da parte dei datori di lavoro e rappresenta al contempo uno sgravio finanziario per i giovani in formazione.

Ad capoverso 2:

Il capoverso 2 disciplina la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale. La novità rispetto al sistema SiRück risiede nella fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale, per le persone ammesse provvisoriamente, tre anni dopo la disposizione dell'ammissione provvisoria. Ciò vale anche se non è raggiunto l'importo di 15 000 franchi. Tale disposizione è tesa a creare nuovi incentivi per una rapida integrazione professionale.

Ad capoverso 3:

La durata massima e l'importo massimo del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali si riferiscono a una data procedura d'asilo. Se una persona presenta una seconda domanda d'asilo, l'obbligo di pagare il contributo speciale prende nuovamente inizio al momento dell'assunzione (o del proseguimento) di un'attività lucrativa e cessa con il raggiungimento dell'importo massimo di 15 000 franchi ma al più tardi dopo dieci anni. Non è computato l'importo del contributo speciale versato durante la prima procedura d'asilo.

Articolo 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali

Per poter stabilire inequivocabilmente la correlazione tra i contributi speciali versati e le persone sottostanti all'obbligo di pagare il contributo speciale e per poter meglio garantire la sorveglianza dell'obbligo di pagamento dei datori di lavoro, la Confederazione fa costituire dei conti individuali intestati alle singole persone sottostanti all'obbligo di pagare il contributo speciale. Nonostante tale personalizzazione dei conti, il titolare è la Confederazione, la quale detiene in maniera esclusiva la facoltà di disporre in merito. Ne consegue che gli importi di un siffatto conto individuale non sono pignorabili. Com'era il caso sinora nel quadro di Si-Rück, la costituzione e la gestione di questi conti individuali sono delegate a terzi. L'UFM trasmette regolarmente a questi terzi i dati necessari all’apertura e alla gestione dei conti. Trattasi delle generalità e dei dati amministrativi relativi alle persone sottostanti all'obbligo di pagare il contributo speciale e ai loro datori di lavoro.

Articolo 12 Sistema d'informazione per il contributo speciale

La legge sulla protezione dei dati postula l'esistenza di una base legale per il trattamento dei dati personali (art. 17 LPD). Il prelievo e l'amministrazione del contributo speciale e dei valori patrimoniali comporta anche il trattamento di dati personali. L'articolo 12 stabilisce quali persone sono autorizzate a elaborare quali dati.

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