Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro
Articolo 13 Deduzioni salariali e loro versamento
Il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 11 capoverso 1, salvo alcuni adeguamenti redazionali al sistema per il contributo speciale. L'obbligo dei datori di lavoro di detrarre il 10 per cento del salario e di versarlo sul conto per il contributo speciale vale anche se il Cantone omette di menzionarlo esplicitamente. Per snellire le procedure si rinuncia alla possibilità prevista dalla legge di esentare dall'obbligo del contributo speciale i lavoratori con un reddito basso.
I capoversi 2-5 corrispondono agli attuali capoversi 2-5 dell'articolo 11, salvo alcuni adeguamenti redazionali alla terminologia legata al contributo speciale e salvo semplificazioni in virtù delle revisioni della LADI. In particolare si rinuncia come sinora a prelevare un contributo speciale sulle indennità per programmi d'occupazione.
Ad capoverso 6:
In accordo con la procedura per la riscossione dei contributi AVS, nel quadro del contributo speciale è introdotta la possibilità di esigere tasse di diffida. Una siffatta tassa può essere riscossa anche per gli interessi di mora di cui al capoverso 5.
Ad capoverso 7:
Sinora le tassazioni si basavano, nel quadro del potere discrezionale, sui dati pubblicati dall'UST in materia di reddito del lavoro. Questo modo di procedere era tacitamente avallato dal Servizio dei ricorsi del DFGP. Onde estendere gli strumenti volti a consentire l'incasso degli importi dovuti nel quadro del contributo speciale, è ora creata la possibilità di riferirsi ai dati relativi al salario forniti dal datore di lavoro nel quadro della domanda del permesso di lavoro. Ciò dovrebbe consentire una stima più attendibile degli importi dovuti nel quadro del contributo speciale. I Cantoni sono tenuti a fornire tali dati all'Ufficio federale.
Ad capoverso 8:
Gli importi versati che non possono essere contabilizzati sul conto per il contributo speciale (versamenti eccedenti l'importo dovuto o effettuati erroneamente) sono restituiti alla persona o all'ufficio che li ha versati e non, come sinora, direttamente alla persona avente diritto. La persona o l'ufficio che ha effettuato il versamento deve trasmettere all'avente diritto il denaro restituito. Sinora i versamenti erronei provocavano un onere amministrativo considerevole in quanto occorreva dapprima risalire alla persona cui il denaro andava restituito e quindi all'indirizzo per il versamento della somma da restituire. La nuova regolamentazione corrisponde a disposizioni analoghe della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). L'articolo 49 capoverso 4 LAID prevede infatti che, se ha operato una ritenuta d’imposta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile - e non l'autorità fiscale - deve restituire la differenza al contribuente.
Il capoverso 9 corrisponde all'attuale articolo 11 capoverso 6 OAsi 2.
Articolo 14 Informazione sul contributo speciale versato
Ad capoversi 1 e 2:
Le persone tenute a pagare il contributo speciale soggiacciono a un certo obbligo di collaborare nel quadro della sorveglianza del versamento corretto delle deduzioni salariali. Per ossequiare tale obbligo, esse possono esigere informazioni relative al contributo speciale da esse versato (estratto conto). I terzi incaricati dall'Ufficio federale possono tuttavia far pervenire d'ufficio un estratto conto agli interessati.
Pag. 24 di 50