Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Lettera c: l'obbligo di rimborsare le spese cessa quando una persona ha lasciato definitivamente la Svizzera. Ciò vale sia se la partenza avviene in maniera controllata, sia se la persona si rende irreperibile, ovvero se ne va senza notificare la partenza. In quest’ultimo caso si presume che la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera.
Lettera e: per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la somma forfettaria giusta l'articolo 22 è versata al massimo fino alla data in cui va rilasciato loro un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 della legge. Dopo tale data, per queste persone è rimborsata la metà della somma forfettaria giusta l'articolo 26 (cfr. art. 24 cpv. 3).
Lettera f: non appena una persona del settore dell'asilo ottiene un permesso di dimora iniziale, cessa l'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese. Tale obbligo non rinasce se alla persona in questione viene revocato il permesso.
Ad capoverso 2:
L'obbligo della Confederazione di rimborsare le spese cessa con l'insorgere del diritto al rilascio del permesso di dimora da parte della competente autorità cantonale giusta il capoverso 1 lettera f. Tale è segnatamente il caso se la persona interessata sposa un cittadino svizzero o una persona straniera titolare del permesso di domicilio. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Ad esempio, se sussistono motivi di allontanamento, il permesso non va rilasciato. In tal caso, ovvero se il rilascio del permesso è rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione rimborsa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora.
Articolo 21 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese
Con le somme forfettarie sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni. Si tratta segnatamente delle spese per:
• locazione;
• premi delle casse malati, franchigie e aliquote percentuali;
• altre spese per l'aiuto sociale (in particolare sostegno, assistenza, ulteriori spese d'allog-
gio, spese sanitarie e dentarie, alloggio speciale e occupazione ai sensi dell'attuale offerta formativa per richiedenti l'asilo).
La Confederazione non rimborsa ai Cantoni altre spese nel settore dell'aiuto sociale per persone del settore dell'asilo. La somma forfettaria globale non comprende i contributi alle spese amministrative e per l'integrazione nonché il rimborso delle spese di soccorso d'emergenza per persone oggetto di una decisione sull'asilo negativa passata in giudicato o di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. Non sono nemmeno compresi nella somma forfettaria globale le indennità per le spese d'entrata e partenza e le prestazioni dell'aiuto al ritorno, ad eccezione dei sussidi per progetti finalizzati al ritorno. Questi ultimi sono parte integrante della somma forfettaria globale (cfr. in merito le osservazioni relative al Capitolo 6, Sezione 2). Le prime spese summenzionate sono rimborsate separatamente (cfr. art. 28, 31, 45, 53-61, 68, 74 OAsi 2).
Articolo 22 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
Ad capoverso 1:
La somma forfettaria globale versata ai Cantoni per ciascuna persona dipendente dall'aiuto sociale ammonta in media svizzera a 48.36 franchi per giorno e persona.
Ad capoverso 2:
La somma forfettaria globale comprende:
• una quota parte per le spese di locazione,
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