Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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Articolo 28 Soccorso d'emergenza

Dal 2008, oltre alle persone con una decisione di non entrata nel merito, anche le persone con una decisione negativa in materia d'asilo saranno escluse dall'aiuto sociale e-a determinate condizioni - beneficeranno unicamente del soccorso d’emergenza. La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona con decisione di allontanamento passata in giudicato o cui è stato fissato un termine di partenza (non dunque per le persone ammesse provvisoriamente). Si tratta delle categorie di persone seguenti:

• persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato;

• persone la cui domanda d'asilo è stata respinta mediante decisione passata in giudica-

to;

• persone la cui ammissione provvisoria è stata abrogata mediante decisione passata in

giudicato.

Articolo 29 Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza ammonta a 6 000 franchi per decisione negativa passata in giudicato e per decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. La somma forfettaria è adeguata all'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'adeguamento a tale indice avviene ogni anno per l'anno civile seguente.

La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza consiste in una quota parte di base di 4 000 franchi e in una quota parte di compensazione di 2 000 franchi. Supponendo che nel 2008 vi saranno 6 000 decisioni negative passate in giudicato e decisioni di non entrata nel merito passate in giudicato, si ottiene un totale di 24 milioni di franchi da versare sotto forma di quota parte di base e un totale di 12 milioni di franchi per la quota parte di compensazione.

La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione consente ai Cantoni di coprire eventuali ammanchi insorti senza loro colpa e che sfuggono al loro influsso (cfr. in merito l'art. 30). Essa è versata alla fine di ogni anno. In tal modo è tenuto conto del principio vigente in seno all'Amministrazione federale secondo il quale i contributi sono versati annualmente.

La CDAS e la CDCGP concordano la ripartizione della quota parte di compensazione e comunicano di comune accordo all'Ufficio federale, entro la fine dell'anno, quali Cantoni possono beneficiare della quota parte di compensazione e in quale misura. Se le due conferenze non trovano un accordo e non comunicano a tempo debito una chiave di ripartizione alla Confederazione, l'Ufficio federale distribuisce la quota parte di compensazione secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 OAsi 1.

Articolo 30 Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale

Ad capoverso 1:

L'impatto finanziario dell'estensione del blocco dell'aiuto sociale sarà oggetto di una valutazione com'era il caso sinora per il blocco dell'aiuto sociale per persone con decisione di non entrata nel merito. A tal fine occorre un sistema di monitoraggio che consenta di valutare l'evoluzione delle spese. L'Ufficio federale, d'intesa con la CDAS e la CDCGP, stabilisce i criteri determinanti per il calcolo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza e per la valutazione dell'evoluzione delle spese

Un gruppo di lavoro paritetico composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha già definito i criteri seguenti per definire le spese che entrano in linea di conto per il calcolo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza:

• spese di mantenimento (vitto, indumenti, igiene, trasporto per consultare autorità o medici);

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