Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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• spese sanitarie (spese effettive o premi della cassa malati);

• spese d'alloggio, compreso il 15% per spese di non occupazione quale necessaria riserva;

• spese per il personale di sicurezza, compreso il 15% di riserva per la diminuzione rallentata degli effettivi in caso di cifre in calo;

• spese per necessari alloggi speciali, analogamente ai richiedenti l'asilo;

• spese occasionate dalla lunga permanenza di persone il cui allontanamento non può essere eseguito;

• spese di sicurezza cospicue a motivo del bisogno di sicurezza dell'ambiente circostante;

• attrattiva al di sopra della media esercitata dai Cantoni con agglomerati urbani sulle persone dipendenti dal soccorso d'emergenza (attrattiva dovuta alla disponibilità di consulenza giuridica, di offerte d'aiuto private, di possibilità d'introiti illegali ecc.).

Le spese seguenti non sono prese in considerazione:

• amministrazione e gestione;

• spese per il personale d'assistenza;

• spese per l'integrazione o per programmi d'occupazione;

• spese occasionate indirettamente alla mano pubblica (polizia, tribunale, sanità, scuola ecc.);

• spese di soccorso d'emergenza al di sopra della media dei Cantoni, dovute a un assetto troppo attrattivo in materia di soccorso d'emergenza (assenza di un esame sistematico della situazione d'emergenza, alloggi o prestazioni troppo attrattivi ecc.), alla mancata volontà di procedere all'esecuzione o alla mancata accettazione politica del blocco dell'aiuto sociale.

Il capoverso 2 disciplina l'adeguamento del soccorso d'emergenza da parte del Dipartimento qualora ciò appaia indicato alla luce dei risultati del monitoraggio.

I capoversi 3-5 stabiliscono quali dati sono elaborati nel sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale e chi ha accesso a tali dati. L'Ufficio federale stabilisce, d'intesa con i Cantoni, le modalità e le competenze per i rilevamenti dei dati. Sono stabiliti segnatamente ritmo, forma e competenza (Confederazione o Cantone) per il rilevamento dei diversi dati. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per lo svolgimento del monitoraggio (cpv. 4).

Articolo 31 Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisogno se di protezione non titolari di un permesso di dimora

Per motivi economico-amministrativi, l'importo forfettario non è più calcolato in funzione del numero di persone nuovamente assegnate ai Cantoni, bensì del numero di domande d'asilo e della chiave di ripartizione determinante secondo la quale i richiedenti l'asilo sono assegnati ai Cantoni (art. 27 LAsi e art. 21 OAsi 1).

I Cantoni fanno valere il costante aumento dell'onere amministrativo registrato negli ultimi anni nel settore dell'asilo. Ciò riguarda in particolare i maggiori esborsi legati all'esecuzione dell'allontanamento, ad esempio per gli accertamenti dell'identità, i colloqui in vista della partenza, l'organizzazione degli accompagnamenti alle ambasciate, la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto ecc., nonché alla concessione del soccorso d'emergenza a persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito. Stando ai dati dei Cantoni, il grado di copertura delle somme forfettarie si aggira attualmente attorno al 18 per cento. Si giustifica pertanto un aumento della somma forfettaria per le spese amministrative dagli attuali 867 franchi a 1 500 franchi. Dal nuovo sistema risulta una somma forfettaria di 1 100 franchi.

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