Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel computo della somma forfettaria per le spese amministrative secondo il nuovo sistema occorre considerare che d'ora in poi la somma forfettaria è concessa in base al numero di domande d'asilo e non più al numero di richiedenti l'asilo assegnati ai Cantoni. Ciò comporta un numero maggiore di persone che beneficiano di tale somma forfettaria (nel 2006 vi sono state 10 537 domande d'asilo, di cui 7 721 ripartite tra i Cantoni). Se la somma forfettaria fosse stata aumentata a 1 500 franchi già nel 2006, con il sistema attuale si sarebbe totalizzato un importo globale di ca. 11.5 milioni di franchi (1 500 Fr. x 7 721 richiedenti assegnati = 11 581 500 Fr.). Per il computo della nuova somma forfettaria, l'importo globale va diviso per il numero di nuove domande d'asilo inoltrate nel 2006. Ne risulta la nuova somma forfettaria di 1 100 franchi (11 581 500 Fr.: 10 537 domande d'asilo = Fr. 1 099.15).
Articolo 40 Rimborso
Ad capoverso 2:
È apportata una modifica redazionale in funzione del nuovo sistema di finanziamento, secondo il quale il rimborso non è più effettuato in base ai conteggi dei Cantoni, bensì alle persone figuranti nella banca dati dell'Ufficio federale (cfr. n. 1.1).
Sezione 1: Programmi d'occupazione e di formazione
(art. 91 cpv. 1)
Articoli 41-43
Queste disposizioni sono stralciate in quanto i contributi per programmi di occupazione e formazione sono ora inclusi nella somma forfettaria globale (cfr. n. 1.2). La sezione 1 è pertanto abrogata.
Sezione 2: Istituzioni per persone traumatizzate
(art. 91 cpv. 3)
Articolo 44 capoverso 2
Ad capoverso 2:
È stralciato il secondo periodo, secondo il quale la concessione di un sussidio federale presuppone che, ai sensi delle disposizioni della LAMal, il beneficiario sia autorizzato a fornire prestazioni nelle relative istituzioni. Tale regolamentazione si è dimostrata troppo restrittiva. Infatti vi possono essere progetti degni di essere promossi pur non rispondendo agli standard formulati dalla LAMal. Resta che la Confederazione non assume le spese nel settore degli alloggi speciali e per trattamenti psicoterapeutici. Questi devono essere svolti entro le strutture ordinarie che godono della copertura giusta la LAMal.
Sezione 3: Integrazione
(art. 91 cpv. 4)
Articolo 45
Le disposizioni inerenti all'integrazione, comprese le disposizioni finanziarie, non sono più parte integrante dell'OAsi 2, bensì dell'ordinanza sull'integrazione. L'articolo 45 e la sezione 3 sono pertanto abrogati.
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