Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza
(art. 92)
Sezione 1: Spese d'entrata
Articolo 53 lettera d (nuova)
La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata in Svizzera di persone del settore dell'asilo allo scopo di svolgere una procedura d'asilo giusta l'articolo 20 capoverso 2 LAsi o nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o l'articolo 85 capoverso 7 LStr (rifugiati ammessi provvisoriamente). Si tratta di solito delle spese per il biglietto aereo. Su richiesta e a determinate condizioni, l'UFM assume già tuttora le pertinenti spese. Lo fa in virtù dell'attuale articolo 53 OAsi 2 in combinato disposto con l'articolo 92 capoverso 1 LAsi. Per motivi di trasparenza, tale prassi è ora formulata esplicitamente.
Considerate le misure di risparmio della Confederazione tuttora in corso, questa disposizione potestativa va tuttavia applicata anche in avvenire in maniera restrittiva. L'amministrazione deve continuare a disporre in tal senso di una certa libertà d'apprezzamento. Conformemente alla prassi attuale, l'UFM assume le spese d'entrata in casi di rigore grave, segnatamente per evitare che un eventuale ritardo della partenza esponga a pericolo i familiari in situazione di bisogno. L'UFM esige che le persone che sollecitano la presa a carico delle spese d'entrata dimostrino di versare effettivamente in una situazione di grave indigenza. Né loro stesse, né parenti vincolati da obblighi di mantenimento giusta l'articolo 328 CC, né altre persone nella loro cerchia immediata devono essere in grado di assumersi o di anticipare tali spese. Visto quanto precede, l'UFM considera che, in presenza di una rete di relazioni familiari, in generale non si può partire dall'idea di una situazione di grave indigenza.
Ad entrata avvenuta, le domande di assunzione o di rimborso delle spese d'entrata sono rifiutate in quanto con ogni evidenza i mezzi finanziari hanno potuto essere riuniti.
Articolo 53a (nuovo) Spese di alloggio all'aeroporto
Nel quadro della procedura all'aeroporto (art. 22 cpv. 3 LAsi), l'Ufficio federale procura un alloggio adeguato o eccezionalmente un altro luogo adeguato (p.es. ospedale) se l'entrata è stata negata provvisoriamente al richiedente l'asilo. Stando alla prassi, tale obbligo di procurare un alloggio comprende per le persone indigenti le spese d'alloggio nelle apposite strutture dell'Ufficio federale nella zona di transito internazionale dell'aeroporto di Zurigo, il vitto e le cure sanitarie e dentarie di base o d'emergenza. L'obbligo dell'Ufficio federale di assumersi le spese per richiedenti l'asilo fermati all'aeroporto cessa al massimo dopo 60 giorni (art. 22 cpv. 5 LAsi).
Articolo 58 Spese per l'accompagnamento
Ad capoverso 3:
Le prescrizioni relative ai rinvii coatti per via aerea, licenziate nell'aprile 2002 dalla CDCGP e riprese nel diritto in materia di servizio di polizia dei Cantoni ai sensi di una regolamentazione transitoria, prevedono che la scorta medica è ordinata in casi individuali esclusivamente in presenza di una pertinente necessità appurata da un medico. L'attuale assetto per tali accompagnamenti prevedeva la partecipazione di un medico o di una persona formata in ambito sanitario. L'accompagnamento era rimborsato dall'Ufficio federale in ragione di 600 franchi per accompagnatore e giorno. L'attuale prassi in materia di rinvii per via aerea e l'armonizzazione con lo standard internazionale (europeo) impongono un'ottimizzazione qualitativa dell'accompagnamento medico, segnatamente nel quadro dei rinvii coatti: se nel caso individuale, su richiesta del Cantone incaricato dell'esecuzione, è necessario un accompagnamento
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