Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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ne con decisione di non entrata nel merito non passata in giudicato. Con l'abrogazione dell'articolo 44a LAsi è ora possibile concedere l'aiuto finanziario al ritorno giusta l'articolo 93 LAsi anche a questa categoria di persone, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, purché le persone in questione lascino volontariamente e regolarmente la Svizzera. Si può pertanto abrogare l'articolo 64 capoverso 1 lettera a.

Sezione 2: Consulenza per il ritorno

(art. 93 cpv. 1 lett. a)

Articoli 65, 66 capoversi 2 e 3, 67 capoversi 1, 3 e 4, 68 capoversi 2-4, 69 e 70 capoversi 1 e 3:

queste disposizioni sono obsolete in quanto i contributi della Confederazione ai progetti finalizzati al ritorno sono ora parte integrante della somma forfettaria globale. Le disposizioni summenzionate possono pertanto essere abrogate. Il titolo della sezione 2 è adeguato conseguentemente.

Articolo 65 Scopo

Questa disposizione è obsoleta in quanto i contributi della Confederazione ai progetti finalizzati al ritorno sono ora parte integrante della somma forfettaria globale. La disposizione può pertanto essere abrogata.

Articolo 66 Consulenza per il ritorno

Il 1° aprile 2006, dopo una fase pilota di un anno, l'UFM ha introdotto definitivamente l'aiuto al ritorno a partire dai centri di registrazione e procedura (REZ). Il progetto pilota intendeva promuovere la partenza controllata dai centri di registrazione e contrastare il soggiorno illegale in Svizzera dei richiedenti l’asilo respinti. Nel quadro di tale fase pilota, 700 persone hanno lasciato volontariamente la Svizzera. Viste le esperienze decisamente positive in materia di REZ, è ora inserita all'articolo 66 OAsi 2 una pertinente disposizione. Il titolo di detto articolo è adeguato in funzione delle modifiche contenutistiche.

Dal 2005, i progetti di formazione finalizzati al ritorno non sono più parte integrante delle prestazioni dell'aiuto al ritorno. Le pertinenti disposizioni ai capoversi 2 e 3 sono pertanto state stralciate.

Articolo 67 Competenze

Come detto, le regolamentazioni relative ai progetti di formazione finalizzati al ritorno di cui all'articolo 66 OAsi 2 sono abrogate. Occorre pertanto abrogare anche i capoversi 1, 3 e 4 dell'articolo 67 OAsi 2. Al capoverso 2, il riferimento all'articolo 66 capoverso 1 è inoltre superfluo.

Il capoverso 5 prevede ora l'offerta di un REZ non solo nei centri di registrazione e procedura, bensì anche negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin. D'ora in poi la consulenza per il ritorno è svolta indipendentemente dalla procedura d'asilo vera e propria. Ciò consente una consulenza indipendente che può essere affidata a terzi, ad esempio all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

Articolo 68 Sussidi federali

Secondo il capoverso 1 nella nuova versione, i sussidi federali servono esclusivamente alla copertura dei costi d'amministrazione ordinari che i consultori per il ritorno devono sostenere nell'ambito del loro incarico giusta l'articolo 66. Tali sussidi federali sono versati come sinora nell'ambito del credito accordato annualmente dal Parlamento. La pertinente modifica (sosti-

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