Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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tuzione dell'espressione "nell'ambito del credito accordato annualmente dal Parlamento" mediante l'espressione "nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente") è di natura redazionale.
Gli attuali capoversi 2-4 sono abrogati in quanto i progetti di formazione finalizzati al ritorno non sono più finanziati ed eseguiti direttamente. La componente della formazione è integrata nell'aiuto individuale al ritorno. Grazie a tale provvedimento è possibile ridurre di circa 2 milioni di franchi il preventivo annuale dell'aiuto al ritorno. Giusta il capoverso 2, d'ora in poi i sussidi federali versati ai Cantoni nel contesto della consulenza per il ritorno consistono in una somma forfettaria e in un sussidio complementare legato alle prestazioni, volto parimenti alla copertura delle spese amministrative.
Articolo 69 Procedura
Questo articolo è abrogato in quanto i progetti di formazione finalizzati al ritorno non sono più finanziati ed eseguiti direttamente.
Articolo 70 Versamento
Ad capoversi 1 e 3:
I capoversi 1 e 3 sono abrogati in quanto i contributi della Confederazione ai progetti di formazione finalizzati al ritorno sono ora parte integrante della somma forfettaria globale.
Ad capoverso 2:
Mentre la regolamentazione vigente si riferisce ai progetti di formazione finalizzati al ritorno, l'articolo 70 nella nuova versione disciplina le modalità di versamento nel contesto della consulenza per il ritorno. I consultori ottengono già tuttora un contributo federale semestrale. Per motivi di trasparenza, tale fatto è ora ripreso a livello di ordinanza.
Sezione 3: Programmi all'estero
(art. 93 cpv. 1 lett. c)
Articolo 71 capoversi 1 e 4 (nuovo)
La sostituzione della nozione di progetti mediante quella di programmi, al capoverso 1, costituisce un adeguamento redazionale all'articolo 93 LAsi.
Secondo il nuovo capoverso 4, sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito, che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera. Tale innovazione corrisponde alla nuova disposizione dell'articolo 93 capoverso 2 LAsi, la quale prevede la prevenzione della migrazione irregolare. In caso di rischio di migrazione a destinazione della Svizzera può essere indicato applicare provvedimenti mirati nei Paesi di provenienza o di transito, volti a contenere tale rischio. Tra questi provvedimenti figurano ad esempio lo svolgimento di campagne informative o il fatto di individuare alternative per il ritorno degli interessati che soggiornano in uno Stato di transito in vista di proseguire il viaggio a destinazione dell'Europa occidentale.
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