Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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Sezione 4: Aiuto individuale al ritorno

(art. 93 cpv. 1 lett. d)

Articolo 73 Definizione e premesse

Ad capoverso 1:

Il capoverso 1 definisce la nozione di aiuto individuale al ritorno. Il titolo è stato adeguato di conseguenza.

Ad capoverso 2:

Il capoverso 2 disciplina i presupposti per la concessione dell'aiuto individuale al ritorno. In virtù della revisione parziale dell'OAsi 2, in vigore dal 1° aprile 2006, anche le persone con decisione di non entrata nel merito non passata in giudicato e le persone il cui termine di partenza è scaduto possono beneficiare dell'aiuto al ritorno. Occorre pertanto adeguare conseguentemente l'articolo 73 capoverso 2 dell'OAsi 2 vigente e stralciare l’espressione "... entro il termine fissato".

Articolo 74 Erogazione

Si tratta di modifiche redazionali dell'articolo 74 OAsi 2 e dell'adeguamento alla prassi giusta la direttiva del 1° aprile 2006 (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale. Quest'ultima disciplina le prestazioni dell'aiuto individuale al ritorno, le prestazioni materiali nonché le modalità di versamento e di rimborso.

Articolo 75 Aiuto medico per il ritorno

La modifica dell'articolo 75 OAsi 2 è legata a considerazioni redazionali. Inoltre, il contenuto è adeguato alla prassi giusta la direttiva del 1° aprile 2006 (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale. L'aiuto medico al ritorno è un complemento all'aiuto individuale al ritorno che può essere concesso in più di tale aiuto. I relativi processi e presupposti sono retti dalla direttiva del 1° aprile 2006 (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale.

Articolo 76 Partenza verso uno Stato terzo

Il nuovo titolo è dovuto a un mero adeguamento grammaticale.

È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 anche in caso di partenza volontaria o regolare verso uno Stato terzo, purché la persona in questione sia autorizzata a dimorare durevolmente in tale Stato terzo. Sebbene concerna solo rari casi, tale regolamentazione costituisce un complemento sensato alla promozione dell'aiuto al ritorno.

Giusta il capoverso 2, la concessione di prestazioni finanziarie o materiali è esclusa se lo Stato di destinazione è membro dell'UE/AELS oppure se si tratta degli USA, del Canada o dell'Australia. Trattasi di un elenco non esaustivo di Stati che tradizionalmente sono destinazione della migrazione.

Articolo 77 Competenza

L'articolo 77 è stato modificato dal profilo sistematico. Il capoverso 1 corrisponde fondamentalmente all'attuale capoverso 2. La disposizione secondo cui l'Ufficio federale può fissare le eccezioni è stata stralciata. I presupposti per la concessione dell'aiuto al ritorno saranno disciplinati definitivamente nelle istruzioni dell'UFM.

Il capoverso 2 corrisponde fondamentalmente all'attuale capoverso 1. La competenza decisionale delle autorità cantonali è retta dalle istruzioni dell'Ufficio federale.

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