Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3. Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)
Articolo 1 Trattamento di dati personali
Il capoverso 1 lettera d e il capoverso 4 possono essere abrogati in quanto il sistema d'informazione per documenti di viaggio è ora disciplinato dall'articolo 111 LStr.
Il capoverso 1 lettera f e il capoverso 6 devono essere adeguati al nuovo sistema di finanziamento tra Confederazione e Cantoni. L'indennizzo delle spese dei Cantoni non avviene più in base ai conteggi dei Cantoni, bensì in base agli effettivi delle persone registrate nel sistema di gestione elettronica dei dati dell'UFM. Il versamento trimestrale delle somme forfettarie ai Cantoni è calcolato mediante la banca dati finanziamento asilo (Finasi). I dati personali concernenti rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi sono registrati nella banca dati Finasi.
Articolo 4 (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento pena le
L'attuale articolo 4 è interamente sostituito dalla presente disposizione in quanto il nuovo articolo 98 capoverso 2 lettera c LAsi menziona già esplicitamente i dati necessari per l'identificazione. È parimenti stralciato il tipo di comunicazione in quanto ciò è irrilevante nella misura in cui è data la sicurezza dei dati (cfr. art. 12 OAsi 3).
In virtù dell'articolo 98a LAsi, l’Ufficio federale o il Tribunale amministrativo federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l’asilo seriamente sospetti di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale. S'intendono qui i crimini di cui all'articolo 1 capoverso F lettera a della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30; p.es. un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità). Non soggiacciono a tale disposizione i crimini contro il diritto comune all'infuori del Paese ospitante (art. 1 cpv. F lett. b della Convenzione sullo statuto dei rifugiati). Soggiacciono invece parimenti alla disposizione gli atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite (art. 1 cpv. F lett. c della Convenzione sullo statuto dei rifugiati). Per motivi di trasparenza, ciò è ora maggiormente esplicitato all'articolo 4 OAsi 3.
Articolo 5 (nuovo) Dati biometrici
La regolamentazione attuale dell'articolo 5 OAsi 3 ("Esame dattiloscopico") è ora inserita, per motivi sistematici, nell'articolo 5a OAsi 3. Tale disposizione stabilisce ora anche quali dati biometrici possono essere rilevati dalle competenti autorità. Il titolo dell'articolo 5 è stato adeguato conseguentemente.
Ad capoverso 1:
Giusta l'articolo 98b LAsi è ora data la possibilità, per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione, di trattare ulteriori dati biometrici oltre alle impronte digitali e alle fotografie. L'elenco del capoverso 1 si limita alle impronte digitali e alle fotografie in quanto, allo stato attuale, sono gli unici dati biometrici che possono essere rilevati e registrati. Non appena l'evoluzione tecnica lo consentirà, il Consiglio federale potrà prevedere anche altri dati biometrici. In tal caso occorrerà adeguare nuovamente la presente ordinanza.
Ad capoverso 2:
I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS, il quale non contiene dati personali relativi agli interessati. Per quel che concerne le impronte digitali, nel SIMIC sono registrati unicamente il numero di controllo del processo (PCN) nonché il luogo e la data del rilevamento
Pag. 41 di 50