Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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conteggio intermedio o finale sono sorti già prima dell'introduzione del contributo speciale, il pagamento del saldo avviene secondo il diritto vigente (cvp. 2 della disposizione transitoria della revisione LAsi e cpv. 2 delle disposizioni transitorie della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri riveduta (LDDS; RS 142.20).

Il capoverso 5 stabilisce che per le persone che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo di pagare il contributo speciale e che sottostavano già all'obbligo di garanzia e di rimborso, l'obbligo di garanzia è interamente computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale. In tal senso è determinante la data dell'assunzione di un'attività lucrativa sulla cui retribuzione è stato detratto l'importo di garanzia giusta l'articolo 11 capoverso 1 dell'attuale OAsi 2. Non è presa in considerazione un'eventuale attività lucrativa anteriore (p.es. in qualità di stagionali o studenti). La durata effettiva dell'attività lucrativa fino all'introduzione del contributo speciale non è rilevante. Tuttavia, se è stato rilasciato il permesso in vista dell'assunzione d'impiego ma l'assunzione d'impiego non ha avuto luogo, non vi è computo sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.

Il capoverso 6 stabilisce che i rimborsi effettuati in virtù del conteggio intermedio del conto di garanzia sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle singole persone sottostanti a tale obbligo. Per "interamente" s'intende che l'importo incassato dalla Confederazione è computato senza deduzioni sull'importo massimo del contributo speciale dovuto. Gli importi incassati sono presi in considerazione a favore del titolare del conto da cui derivano gli importi. Se i rimborsi incassati eccedono l'importo individuale massimo del contributo speciale (15 000 franchi), l'eccedente è computato sull'obbligo di pagare il contributo speciale dell'eventuale coniuge parimenti interessato dal conteggio intermedio. Tale computo può tuttavia essere effettuato unicamente se il coniuge soggiace parimenti alle disposizioni transitorie relative al contributo speciale, ovvero se soggiaceva sinora a SiRück e se soggiace ora all'obbligo di pagare il contributo speciale. I rimborsi incassati dalla Confederazione giusta il vecchio diritto non sono versati in nessun caso, neppure se è possibile computarli sull'obbligo del coniuge di pagare il contributo speciale, in quanto o il coniuge non è interessato dalle disposizioni transitorie o il conteggio intermedio non concerne il coniuge.

Ad capoverso 7:

Il denaro che al momento del passaggio al contributo speciale si trova sul conto di garanzia (prestazioni di garanzia) è incassato dalla Confederazione quale contributo speciale oppure è versato al titolare del conto. La Confederazione incassa tali prestazioni di garanzia - computando gli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6 - sino all'importo massimo di 15 000 franchi e le computa sull'obbligo del titolare del conto di pagare il contributo speciale. Se tale persona è sposata e se il coniuge soggiace parimenti alle disposizioni transitorie, le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo massimo sono computate sull'obbligo del coniuge di pagare il contributo speciale. L'eventuale rimanente è versato alla persona interessata.

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