Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Sezione 2: Statuto dei rifugiati
Articolo 41 capoverso 2
L'attuale capoverso 2, nell'ottica del rifiuto del permesso di domicilio, si riferisce alle disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS; RS 142.201), che disciplina i dettagli legati all'allontanamento.
La nuova disposizione di cui all'articolo 60 capoverso 2 LAsi disciplina in modo circostanziato i casi in cui non è dato un diritto al permesso di domicilio. L'esame della proporzionalità è retto dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di allontanamento. L'articolo 41 capoverso 2 OAsi 1 risulta pertanto obsoleto e può essere stralciato.
II Disposizioni di coordinamento relative all'Accordo di associazione a Dublino
1. Situazione iniziale
La Svizzera ha approvato gli Accordi di adesione alla normativa di Schengen e Dublino. Secondo la pianificazione attuale, gli Accordi entreranno in vigore probabilmente nella seconda metà del 2007, dopo la procedura di ratifica da parte dell'UE. Essi tuttavia non saranno applicati a partire da quel momento, bensì soltanto quando il Consiglio dell’UE ne avrà decretato formalmente l’entrata in vigore. L’entrata in vigore formale sarà pertanto dichiarata dall’UE probabilmente nell’autunno del 2008. Ciò avverrà solo quando la Svizzera avrà concluso tutti i lavori di trasposizione e gli altri Stati membri di Schengen li avranno valutati positivamente.
Con decreto federale del 17 dicembre 20046 sono stati decisi gli adeguamenti di legge a livello di Confederazione in virtù degli Accordi di associazione a Dublino7. Nel settore dell'asilo, gli articoli 99 capoverso 1 e 102a-102g relativi al trattamento di dati personali, l'articolo 107a concernente la procedura di ricorso Dublino nonché l'articolo 117a sul trattamento non autorizzato di dati personali sono stati ripresi nella LAsi8. Ora occorre procedere ai necessari adeguamenti a livello di ordinanza.
Ciò concerne le ordinanze 1 e 3 sull'asilo. Le pertinenti disposizioni devono entrare in vigore al momento della messa in vigore formale degli Accordi di associazione a Schengen da parte dell'UE (verosimilmente nell'autunno 2008). Esse non possono pertanto entrare in vigore già il 1° gennaio 2008, unitamente alla LAsi parzialmente riveduta e alle pertinenti modifiche d'ordinanza che costituiscono l'oggetto principale della presente consultazione. Ciò rende necessarie disposizioni di coordinamento.
6
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343).
7
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF 2004 5791); Protocollo del … relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (FF …); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].
8
RS 142.31
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