Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Sono inoltre in atto nuovi adeguamenti di legge, vertenti segnatamente sulla trasposizione completa della normativa di Dublino già ripresa dalla Svizzera9. La necessità di tali adeguamenti è emersa solo dopo il termine dei lavori di revisione della LAsi. Sono interessati gli articoli 21, 22 e 24 LAsi. Le modifiche perseguono una nuova procedura per l'entrata alla frontiera svizzera e un nuovo rifiuto temporaneo dell'entrata all'aeroporto. Nel presente progetto occorre tener conto anche di tali modifiche di legge. In questo contesto è tuttavia interessata solo l'OAsi 1 (art. 11 e 11a OAsi 1).
2. Elementi di base delle innovazioni: il sistema di Dublino
Con l'associazione a Dublino, la Svizzera aderisce al principio secondo cui entro lo Spazio Dublino un solo Stato è competente per il trattamento di una domanda d'asilo. Gli atti normativi da considerare in tale contesto (cosiddetto acquis o normativa di Dublino) sono descritti all'articolo 1 AAD10. Trattasi da un lato dei cosiddetti regolamento Dublino11 e regolamento Eurodac12 e dall'altro dei pertinenti atti d'applicazione della Commissione (regolamento per l'applicazione di Dublino13 e regolamento per l'applicazione di Eurodac14). Questi regolamenti sono direttamente applicabili in Svizzera15. La Svizzera non è invece vincolata dalle altre direttive europee relative all'asilo che disciplinano in particolare le condizioni d'accoglienza o la procedura d'asilo comune16. La Svizzera prende tuttavia atto di tali regolamenti.
Con l'associazione a Dublino, la Svizzera s'impegna ad esaminare, nel caso di domande d'asilo presentate da cittadini di Stati terzi (ovvero di Stati che non sono vincolati da nessuno degli Accordi di associazione a Dublino), se è competente per il trattamento della domanda giusta i criteri previsti dal regolamento per l'applicazione di Dublino. I criteri comprendono ad esempio la concessione precedente dell'asilo ai familiari o il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto al richiedente da parte di un altro Stato Dublino, il quale risulta quindi essere competente per la procedura. Se non sono applicabili gli altri criteri, interviene da ultimo il criterio del primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata (art. 13 regolamento Dublino).
Se dall'esame risulta che la Svizzera è competente, questa è chiamata a svolgere la procedura d'asilo (e, al termine della stessa, anche l'eventuale procedura di allontanamento). Se l'UFM, incaricato di svolgere la procedura d'esame secondo i criteri di Dublino, ritiene tuttavia che, in base a detti criteri, un altro Stato sia competente per il trattamento della domanda d'asilo, presenta a tale Stato una richiesta di presa in carico. Una siffatta procedura è avviata ad esempio se lo Stato in questione ha rilasciato un titolo di soggiorno ancora valevole alla persona che ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (art. 9 regolamento Dublino).
9 Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in materia di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamenti)". 10 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777). 11 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1). 12 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1). 13 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3). 14 Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1). 15 Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II del 1° ottobre 2004, FF 2004 5273. 16 Ad esempio: Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13). Pag. 11 di 50