Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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È presentata una domanda di ripresa in carico se la persona in questione ha già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato associato a Dublino (art. 20 regolamento Dublino). Lo Stato richiesto non soggiace più all'obbligo di ripresa in carico se il richiedente l'asilo ha lasciato lo spazio Dublino per almeno tre mesi, se a motivo del rifiuto o del ritiro della domanda d'asilo la persona è oggetto di provvedimenti di allontanamento già in atto o se ha ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato Dublino. Per appurare se il richiedente l'asilo ha già depositato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino, l'UFM può consultare la banca dati Eurodac e procedere a un confronto delle impronte digitali. Il risultato costituisce un mezzo di prova per la domanda di ripresa in carico.

Se lo Stato richiesto accetta la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito. La partecipazione della Svizzera a Dublino comprende da un lato la "procedura OUT" se la Svizzera è lo Stato richiedente (non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi), e dall'altro la "procedura IN" se la Svizzera è lo Stato richiesto.

Come nel contesto della trasposizione a livello di legge, occorre osservare che le prescrizioni dell'acquis di Dublino sono direttamente applicabili. Ciò significa che non occorre trasporle nell'ordinamento giuridico svizzero. Per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti di chi applica il diritto, è tuttavia auspicabile adeguare determinate disposizioni.

3. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1a (nuovo) Campo d'applicazione

Nel presente articolo è anzitutto precisato che la presente ordinanza è applicabile solo nella misura in cui l'acquis di Dublino non contiene disposizioni contrarie. È inoltre stabilito chiaramente quali sono gli Accordi di associazione a Dublino.

Articolo 10 capoverso 4

Regolamentazione attuale:

L'attuale articolo 10 OAsi 1 precisa la procedura applicabile alle domande d'asilo depositate presso una rappresentanza svizzera all'estero (art. 20 cpv. 1 LAsi). Esso prevede che la rappresentanza svizzera all’estero proceda di norma a un interrogatorio del richiedente l’asilo (cpv. 1) o, se ciò non è possibile, che il richiedente l’asilo sia invitato a indicare per scritto i motivi d’asilo (cpv. 2). La rappresentanza svizzera trasmette poi all’UFM i documenti pertinenti e la sua valutazione della domanda d’asilo. Vi sono persone che presentano una domanda d'asilo per lettera direttamente all'UFM, senza rivolgersi a una rappresentanza diplomatica.

In tal caso, l'UFM tratta la domanda contemporaneamente quale domanda di autorizzazione d'entrata e domanda d'asilo presentata all'estero. Previo esame della domanda, l'UFM autorizza l'entrata in vista dell'avvio della procedura d'asilo ordinaria, oppure dispone il rifiuto dell'entrata e respinge nel contempo la domanda d'asilo (art. 52 cpv. 2 LAsi). La domanda può essere respinta sia in virtù di un esame materiale dei motivi d'asilo sia in quanto si può ragionevolmente pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese.

Innovazioni grazie a Dublino:

Il regolamento Dublino contiene una disposizione speciale per i casi in cui una persona presenta una domanda d'asilo in uno Stato Dublino diverso da quello in cui si trova (art. 4 cpv. 4 regolamento Dublino). È data una siffatta situazione quando una persona presenta una domanda d'asilo presso l'ambasciata di un altro Stato Dublino oppure per posta. In questi casi il regolamento Dublino prevede che lo Stato Dublino in cui si trova il richiedente l'asilo è tenuto a determinare lo Stato competente per il trattamento della domanda d'asilo. Lo Stato compe-

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