Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
modo di vedere, le attività, i beni e i servizi culturali dovrebbero dunque essere esclusi dall’applicazione delle regole commerciali.
Questa differenza di vedute si riflette nelle posizioni dei vari Paesi riguardo alla forma e al contenuto del progetto della Convenzione: un primo gruppo di Stati (segnatamente i Paesi dell’UE), "guidati" da Francia e Canada, ha difeso l’idea di una convenzione internazionale vincolante che riconosca la sovranità nazionale in materia di sostegno e promozione delle produzioni artistiche e sia dotata di strumenti forti per affrontare e risolvere le controversie. Un secondo gruppo di Paesi (tra cui gli Stati Uniti e il Giappone) si è invece espresso a favore di una forte restrizione del campo d’applicazione, priorizzando gli accordi negoziati nel quadro dell’OMC. Una delle loro principali obiezioni concerneva il testo dell’articolo 20, in cui sono definite le relazioni tra la Convenzione e gli altri trattati.
I Paesi del Sud hanno perlopiù sostenuto la Convenzione, poiché riconoscono in essa la possibilità di sostenere lo sviluppo delle proprie espressioni culturali, spesso fortemente minacciate.
1.3.5 Posizione della Svizzera
La Svizzera, in quanto piccolo Paese plurilingue fortemente esposto alla concorrenza culturale dei grandi mercati vicini di cui condivide gli idiomi, cerca di conservare i mezzi per far valere la specificità della sua politica culturale e di preservare la propria pluralità linguistica e culturale. Un punto importante per il nostro Paese è che nei negoziati internazionali sia rispettata la facoltà di ogni Stato di definire, attuare e sviluppare politiche culturali e audiovisive destinate a far prosperare la propria cultura. Tuttavia, essendo cosciente della necessità dello scambio di prodotti e servizi culturali in quanto elementi arricchenti in grado di mantenere viva una cultura, la Svizzera sostiene una posizione ben lontana dal protezionismo culturale e dall’idea di eccezione culturale.
Per questa ragione, sostenendo l’urgenza della creazione di uno strumento internazionale ampiamente riconosciuto, la Svizzera ha optato fin dall’inizio per una soluzione pragmatica. Questa consisteva nella creazione di uno strumento in grado di raccogliere anche il consenso dei Paesi con una forte industria culturale e al contempo realmente applicabile e rispettato. Grazie alla pluralità della sua tradizione culturale la Svizzera è stata ascoltata con interesse sulle questioni trattate.
Il nostro Paese ha partecipato attivamente all’elaborazione della Convenzione sia in occasione delle sessioni plenarie sia nel quadro delle riunioni del Comitato di redazione, di cui è stata eletta membro. In seno all’Amministrazione federale, le attività sono state seguite dal gruppo di lavoro "Diversità culturale" sotto la direzione dell’Ufficio federale della cultura. Il gruppo era costituito da rappresentanti di vari uffici federali implicati, segnatamente il Centro di competenza per la politica estera culturale, il Servizio della Francofonia, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione, la Direzione del diritto internazionale pubblico, l’Ufficio federale delle comunicazioni, la Segreteria di Stato dell’economia, l’Istituto federale della proprietà intellettuale, l’Ufficio dell’integrazione e la Commissione svizzera per l’UNESCO. Sono inoltre stati consultati l’Ufficio federale di giustizia e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione. Durante i negoziati la delegazione svizzera ha potuto avvalersi di un mandato del Consiglio federale.
Il nostro Paese ha apportato alla Convenzione elementi essenziali sia formali che di contenuto. Qui di seguito sono elencati i principali:
• La Svizzera è stata all’origine dell’integrazione nella Convenzione della promozione della "diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico della radiodiffusione" (art. 6
n. 2 lett. h), quale misura a disposizione delle parti per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Il motivo è il ruolo fondamentale dei servizi pubblici di radiotelevisione nell'offerta di un servizio di base che garantisca la diversità delle espressioni culturali e la libera formazione delle opinioni.