Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
3 Conseguenze
3.1 Conseguenze per la Confederazione
Come illustrato al numero 1.5.2, le misure previste dalla Convenzione vanno tutte nella medesima direzione della politica condotta dalla Svizzera in quest'ambito. Per questa ragione, la ratifica della Convenzione non comporta nuovi obblighi finanziari per la Confederazione e la Convenzione potrebbe pertanto essere attuata nel quadro del preventivo ordinario. Le designazione prevista dalla Convenzione di un punto di contatto incaricato dello scambio di informazioni (art. 9 lett. b e art. 28) non avrà alcuna ripercussione a livello di personale. I compiti del corrispondente nazionale, segnatamente la redazione del rapporto periodico all'attenzione dell'UNESCO e la condivisione e lo scambio di informazioni riguardanti la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali con le altre Parti contraenti, possono essere svolti con le attuali risorse di personale dell'UFC.
La Convenzione prevede la possibilità di versare contributi volontari ad un futuro Fondo internazionale per la diversità culturale. Un contributo della Svizzera potrà essere presa in considerazione solo dopo l'istituzione del Fondo e in funzione delle circostanze di quel momento. Il versamento di tale contributo dovrebbe essere discusso e deciso nel quadro della pianificazione finanziaria della Confederazione.
3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni
Il compito di proteggere e promuovere attivamente la diversità delle espressioni culturali spetta ai Cantoni. La Convenzione non rimette in discussione la ripartizione delle competenze in quest'ambito tra la Confederazione e i Cantoni, ma, al contrario, rappresenta una garanzia per il nostro sistema federalista, dal momento che offre un riconoscimento a livello internazionale alle politiche svolte dai Cantoni nella definizione e nella promozione delle espressioni culturali. In qualità di attori della diversità delle espressioni culturali in Svizzera, i Cantoni disporranno di uno strumento giuridico internazionale vincolante per giustificare la loro politica culturale.
Si constata che, anche in un ambito di competenza della Confederazione quale la politica audiovisiva, la Convenzione conferma principi preziosi anche per i Cantoni, come la diversità dei media e il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione. La Convenzione riconosce che la garanzia della diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico, è una misura che le Parti contraenti possono adottare per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio (art. 6 cpv. 2 lett. h).
La ratifica della Convenzione non dovrebbe avere conseguenze finanziarie dirette né per i Cantoni né per i Comuni. La sua attuazione non comporterà alcun nuovo impegno finanziario e non avrà alcun effetto in termini di personale.
3.3 Conseguenze economiche
L'impatto economico della cultura è noto. Un recente studio sul settore delle industrie culturali (industria musicale, mercato librario, mercato dell'arte, industria cinematografica e arti sceniche) ha dimostrato che la cultura è un settore economico il cui dinamismo non ha nulla da invidiare