Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
Confederazione e i Cantoni (art. 69 cpv. 1 Cost.), dal momento che offre un riconoscimento a livello internazionale alle politiche attuate dai Cantoni nella definizione e nella promozione delle espressioni culturali.
Includendo il principio della diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico della radiodiffusione (art. 6 n. 2 lett. h), la Convenzione è conforme anche all'obbligo costituzionale dello Stato di offrire un servizio di base che garantisca la diversità culturale e la libera formazione delle opinioni, segnatamente per mezzo della radio, della televisione e dei media elettronici, considerando le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni (art. 93 cpv. 2 Cost.). La realizzazione di programmi indipendenti ("nazionali"), inseparabile da un finanziamento pubblico, è infatti di fondamentale importanza per l'affermazione dell'identità e della pluralità culturale e linguistica di un piccolo Paese quale la Svizzera. La Convenzione garantisce la legittimità di una tale politica attribuendo alle Parti contraenti la competenza di attuare sul loro territorio una politica di promozione della diversità delle proprie espressioni culturali. La Convenzione conferma gli sforzi intrapresi dalla Svizzera a livello internazionale per difendere la diversità dei media e contribuire alla diversità culturale audiovisiva tramite la promozione specifica di opere europee e indipendenti.18 La partecipazione della Svizzera ai programmi europei MEDIA va nella stessa direzione e permette una realizzazione concreta degli obiettivi fissati dalla Convenzione.19
1.5 Attuazione degli obblighi della Convenzione in Svizzera
1.5.1 Competenza
La Svizzera conduce a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comuni) una politica culturale attiva secondo i tre assi tradizionali della promozione della produzione artistica, della tutela del patrimonio culturale e della diffusione della cultura. La legislazione svizzera in materia è conforme ai tratti principali della Convenzione. Quest'ultima non comporta pertanto obbligatoriamente modifiche della legislazione svizzera, ma, al contrario, permettendo di mantenere e sviluppare le misure in favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, contribuisce al rafforzamento del pertinente quadro legislativo.
La responsabilità dell’applicazione dei trattati internazionali si determina in funzione della ripartizione interna delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito interessato. In materia di cultura, i Cantoni dispongono di una competenza generale (art. 69 cpv. 1 Cost.). La Confederazione ha solo la competenza di sostenere attività culturali d’interesse nazionale oltre alla competenza di promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione (art. 69 cpv. 2 Cost.). Di conseguenza spetta ai Cantoni determinare la natura e l’estensione delle misure che intendono attuare per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul loro territorio.
Per quanto concerne la Svizzera, le basi legali a disposizione risultano essere sufficienti per adempiere gli impegni e gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione (cfr. n. 1.5.2).
18Nel quadro dei negoziati sull' l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (AGCS), la Svizzera ha ri-
nunciato a prendere impegni e a presentare richieste di liberalizzazione nel settore dei servizi audivisivi (Rapport du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 sur les négociations à l`OMC/AGCS et les dérogations dans le domaine des services publics et du système de subvention, p. 10). Per quanto concerne la strategia svizzera in ambito audiovisivo nel quadro dei negoziati commerciali cfr. Marc Wehrlin, Verhandlungsstrategien der Schweiz, in: Libre-échange contre diversité culturelle : les négociations de l'OMC en matière d'audiovisuel, (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft 4), a. c. di Christoph Beat Graber, Michael Girsberger e Mira Nenova, Zurigo 2004, pagg. 133-137.