Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo

I suoi elementi fondamentali sono:

• il riconoscimento a livello internazionale della natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori d’identità, di valori e di significato nonché vettori essenziali di diffusione delle opere artistiche (portatrici d’identità, di valori e di significato);

• il diritto sovrano degli Stati di adottare, in un’ottica culturale, politiche e misure volte a promuovere e a proteggere la diversità delle espressioni culturali, compresa la diversità dei media;

• il ruolo fondamentale della diversità delle espressioni culturali quale fattore di sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

• la necessità di collocare la diversità delle espressioni culturali all’interno dell’ordine giuridico internazionale, garantendo la parità tra la Convenzione e gli altri strumenti internazionali (sostegno reciproco, complementarietà, non subordinazione).

Lo scopo della Convenzione consiste nel rafforzare a livello internazionale il ruolo della diversità culturale quale obiettivo di una politica statale. Essa rappresenta uno strumento internazionale vincolante che stabilisce diritti e obblighi delle Parti contraenti. Nell’ordinamento giuridico della comunità internazionale la protezione della diversità delle espressioni culturali avrà dunque lo stesso grado di importanza della protezione degli interessi economici. La Convenzione non si prefigge pertanto unicamente di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, ma anche di garantire il riconoscimento del diritto di tutti gli Stati di prendere disposizioni in tal senso. Si tratta in particolare di disciplinare le questioni relative alla promozione e alla diffusione della cultura. Nella Convenzione è inoltre stato inserito, in parte su iniziativa della Svizzera, il principio della diversità dei media e del servizio pubblico di radiodiffusione. Infine è stata riconosciuta esplicitamente la fondamentale importanza della società civile (ONG, media ecc.) per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

1.2.2 Natura giuridica

Dal momento che i destinatari della Convenzione sono gli Stati contraenti (organi legislativi ed esecutivi), essa non prevede né diritti né obblighi per i privati. La Convenzione è un trattato internazionale non applicabile direttamente. Ogni Stato contraente si impegna ad attuare proprie misure e un proprio ordinamento giuridico interno d'applicazione "in considerazione delle circostanze ed esigenze intrinseche" (art. 6 n. 1). Questo significa che, pur avendo in generale carattere obbligatorio, i principi enunciati dalla Convenzione lasciano agli Stati un largo margine d'apprezzamento quanto alla loro attuazione. Gli Stati membri si prefiggono degli obiettivi per soddisfare questi principi, ma si riservano il diritto di raggiungerli in modo autonomo adottando i metodi più conformi alla loro legislazione e alle loro particolarità nazionali.

1.2.3 Campo di applicazione

La Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell’ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.