Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
deciso di associarsi ai lavori in corso creando un gruppo di lavoro incaricato di contribuire al dibattito internazionale.6
Nel contesto della RIPC, la Svizzera ha avuto un ruolo particolarmente attivo, assumendo la direzione di un gruppo di ricerca incaricato di valutare l'impiego di un tale strumento. Le conclusioni del gruppo di lavoro hanno rivelato la criticità della situazione nel quadro dei negoziati commerciali in corso.7 Hanno inoltre messo in evidenza la necessità di integrare lo strumento in un'organizzazione internazionale per conferirgli maggiore peso giuridico e politico. La Svizzera si è pronunciata a favore di un rapido avvicinamento all'UNESCO in vista dell'elaborazione del futuro strumento. Pur ricordando l'importanza della RIPC quale piattaforma di discussione, ha insistito sul fatto che l'UNESCO è l'organizzazione internazionale adatta per l'elaborazione di una tale Convenzione.8
1.3.3 UNESCO
Fase preparatoria
In occasione della 32a sessione della Conferenza generale dell'UNESCO, tenutasi nell'ottobre del 2003, gli Stati membri hanno incaricato il Direttore generale di preparare un progetto di Convenzione sulla protezione della diversità delle espressioni culturali.9 Hanno così messo in atto il piano di azione per la realizzazione della Dichiarazione universale sulla diversità culturale, approvato all'unanimità dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2001, che raccomandava di "portare avanti soprattutto la considerazione dell’opportunità di uno strumento legale internazionale sulla diversità delle espressioni culturali" e di "avanzare sul piano nazionale e internazionale nella definizione di principi, norme e pratiche, oltre che nello sviluppo dei mezzi di sensibilizzazione e delle forme di cooperazione più idonei alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale".10
L’obiettivo consisteva nel dare vigore di legge ai principi enunciati nelle varie dichiarazioni elaborando uno strumento normativo volto alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali. Nonostante l’incontestabile forza morale della Dichiarazione dell’UNESCO, gli Stati membri hanno ritenuto che essa fosse insufficiente per rispondere alle minacce concrete che incombono sulla diversità delle espressioni culturali.
Secondo la prassi corrente dell’UNESCO, il Direttore generale ha costituito un gruppo di 15 esperti indipendenti, che si è riunito a tre riprese tra il dicembre del 2003 e il maggio del 2004 al fine di elaborare l’avamprogetto della Convenzione. Nel luglio del 2004, il Direttore generale ha trasmesso quest’ultimo agli Stati membri e li ha invitati, conformemente al desiderio espresso dal Consiglio esecutivo in occasione della sua 169a sessione (aprile 2004), a partecipare ad una riunione intergovernativa di esperti. Nel corso di tre sessioni (settembre 2004, febbraio 2005 e giugno 2005), i partecipanti alla riunione, convocata dal Direttore generale, hanno negoziato un progetto di Convenzione che è stato sottoposto alla Conferenza generale nell’ottobre del 2005.
6 Dichiarazione di Beirut (IX Conferenza dei capi di Stato e di Governo dei Paesi di espressione francese), cap. II 3 (http://www.francophonie.org/doc/txt-reference/decl-beyrouth-2002.pdf).
7 Regards sur la diversité culturelle, Réunion d’études, analyses et exposés par Bernard Wicht [et al.], Ufficio federale della cultura, Berna 2001.
8 La decisione di proseguire i lavori in seno all'UNESCO è stata presa in occasione della 5° Riunione ministeriale annuale della RIPC, tenutasi a Città del Capo (Sudafrica) dal 14 al 16 ottobre 2002.
9 Risoluzione 32C/34, "Opportunità di elaborare uno strumento normativo internazionale concernente la diversità culturale"
10 Allegato II della Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell’UNESCO, punti 1 e 2.