Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
• Per quanto concerne l’articolo che disciplina le relazioni della Convenzione con gli altri strumenti internazionali, ossia il punto chiave della Convenzione, la Svizzera è stata autrice di una proposta che sta alla base della formula di compromesso finale e che comprende le nozioni di non subordinazione, complementarietà e sostegno reciproco tra gli strumenti nonché il principio del rispetto degli impegni internazionali (art. 20).
• Essendo il pluralismo linguistico inscindibile dalla diversità culturale, la Svizzera si è impegnata con successo affinché nel testo finale della Convenzione fosse inserita una norma esplicita concernente il pluralismo delle lingue (Preambolo, 14° considerando).
• Dato che le politiche culturali non devono essere identificate esclusivamente quali forme di protezionismo, la Svizzera ha proposto di introdurre nel titolo della Convenzione il termine di "promozione", che esprime meglio lo spirito di una politica culturale fondata sulla promozione della diversità delle espressioni culturali attraverso il dialogo interculturale e l’apertura alla creazione (visione dinamica) e non su un approccio di difesa della diversità delle espressioni culturali (visione statica/difensiva). Il termine "promozione" abbinato a "protezione" illustra la volontà delle Parti contraenti di non creare uno strumento di chiusura identitaria.
• La Svizzera ha anche difeso una disposizione che mira al riconoscimento del "ruolo fondamentale della società civile" e ad incitare le Parti contraenti a incoraggiare "la partecipazione attiva" di quest'ultima nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della Convenzione (art. 11).
• Infine, per quanto riguarda gli organi della Convenzione, la Svizzera ha sostenuto la proposta di ridurre allo stretto indispensabile l'apparato amministrativo. La promozione della diversità delle espressioni culturali dovrebbe essere garantita da strumenti d'incentivazione flessibili e il meno burocratici possibile. La società civile dovrebbe avere un ruolo fondamentale in quest'ambito.
1.4 Apprezzamento
1.4.1 Interesse della Convenzione a livello internazionale
Se nel campo della protezione ambientale (Convenzione sulla biodiversità) e dei diritti sociali (Organizzazione internazionale del lavoro) esistono già norme internazionali vincolanti, queste mancano ancora nell'ambito della politica culturale. La Convenzione permette alla cultura di uscire dal vuoto giuridico in cui si trovava e di fare il suo ingresso nel diritto internazionale mettendo a disposizione uno strumento che riconosce la specificità delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori d’identità, di valori e di significato. Senza intervenire direttamente sul diritto commerciale internazionale, la Convenzione garantisce agli Stati il diritto di mantenere, adeguare e prendere le misure necessarie alla promozione e alla protezione della diversità delle espressioni culturali.
La Convenzione non è però incentrata unicamente sulla politica culturale. Essa si rispecchia anche nella politica di aiuto allo sviluppo e di promozione della pace.
I Paesi in via di sviluppo vedono nella Convenzione un contributo alla promozione delle loro espressioni culturali quali portatrici dello sviluppo economico e sociale. Questi Paesi sono confrontati a problemi particolarmente gravi di sviluppo delle loro industrie culturali. Da un lato perdono dunque la possibilità di sviluppare un notevole potenziale economico, mentre dall'altro non pos-