Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
• La pluralità dell'offerta è uno degli elementi chiave della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (LCin).20 La legge intende favorire “la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica” (art. 1 LCin). La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme “per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell’offerta cinematografica” (art. 4 LCin). Anche le imprese di distribuzione e di proiezione svizzere contribuiscono alla pluralità dell'offerta cinematografica sottoponendosi a meccanismi di autodisciplina (art. 17 – 22 LCin).
L'UFC, in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, procede annualmente alla valutazione della pluralità dell'offerta cinematografica nelle varie regioni svizzere. Grazie alla pluralità linguistica, ai provvedimenti di promozione cinematografica della Confederazione e alla presenza di una struttura adeguata di distribuzione e di commercializzazione, la pluralità dell'offerta di film proiettati in sala può essere complessivamente ritenuta sufficiente.21 La Confederazione interviene soltanto sussidiariamente, qualora la pluralità dell'offerta non sia più garantita a lungo termine. In tal caso può esigere il ripristino di una situazione conforme alla legge e, quale provvedimento estremo, imporre una tassa per la promozione della pluralità dell'offerta nelle regioni interessate (art. 20 e 21 LCin).
In virtù della nuova ordinanza sulla promozione cinematografica (OPCin),22 entrata in vigore il 1° luglio 2006, l'UFC promuove la distribuzione e la proiezione di film d’art et d’essai. Le società di distribuzione che diffondono regolarmente film d’art et d’essai nei cinema svizzeri possono iscriversi una volta all'anno ad un programma di promozione dell'UFC. Al fine di promuovere la pluralità dell'offerta, dal 1° gennaio 2007 è previsto anche di sostenere i luoghi di proiezione (imprese di proiezione o sale che presentano una vasta selezione di film).
• La revisione della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV),23 approvata dal Parlamento il 24 marzo 2006, vuole garantire un servizio pubblico forte per mezzo della SSR. La revisione entrerà in vigore presumibilmente nel corso del primo trimestre del 2007.
Quello di rispecchiare la pluralità delle opinioni in senso lato è uno dei requisiti minimi richiesti al contenuto dei programmi. La relativa disposizione recita che “i programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell’insieme delle loro trasmissioni redazionali” (art. 4 cpv. 4 della LRTV del 24 marzo 2006). Per quanto riguarda la pluralità dell'offerta, la nuova legge contiene disposizioni volte a impedire la concentrazione dei media: d’ora in poi il numero di concessioni per azienda o emittente sarà limitato a due per la televisione e ad altrettante per la radio (art. 44 cpv. 3 LRTV). Per le emittenti senza concessione (con obbligo di annunciarsi) sono applicabili le disposizioni generali contro la minaccia per la diversità dell’offerta mediante l’abuso della posizione dominante sul mercato (art. 74 seg. LRTV). Le nuove disposizioni di legge permetteranno inoltre di evitare che la collettività si trovi privata della cronaca di avvenimenti importanti a causa di contratti d'esclusiva (art. 72 seg. LRTV).
La revisione della LRTV è stata concepita in modo da essere compatibile con la Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera24 nonché con la diretti-
20RS 443.1
21Cfr. il rapporto dell'Ufficio federale di statistica Diversité cinématographique en Suisse : Rapport
d’analyse comparative 2003-2004, Neuchâtel 2005, pag. 3.
22 RS 443.113
23RS 784.40