Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo

va comunitaria sulla televisione,25 essendo questa una condizione per poter partecipare al programma comunitario di sostegno dell'industria europea dell'audiovisivo (MEDIA). Per questa ragione, la LRTV prevede che il Consiglio federale può obbligare "le emittenti televisive […] a: a. riservare a opere svizzere o comunque europee una parte sostanziale del tempo d'antenna; b. riservare nei loro programmi televisivi una parte adeguata del tempo d'antenna o del costo dei programmi alla diffusione di opere svizzere ed europee di realizzatori indipendenti" (art. 7 cpv. 1).

Altre misure di protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali

• Credito per la comprensione: la Confederazione sostiene le organizzazioni d'importanza

nazionale che, tramite le attività da loro svolte in almeno una regione linguistica, promuovono la comprensione e gli scambi o che compiono un lavoro di base destinato a promuovere il plurilinguismo, pubblicandone i risultati. Nel 2005, nel quadro del credito per la comprensione, derivante direttamente dall'articolo 70 capoverso 3 Cost., hanno ricevuto un contributo finanziario della Confederazione le seguenti organizzazioni: Forum Helveticum, Rencontres suisses / Treffpunkt Schweiz, Coscienza svizzera, Service de presse suisse, Schweizerischer Feuilletondienst, Forum du bilinguisme Biel / Bienne, CDPE / Fondazione ch per la collaborazione confederale (in totale 620 000 franchi).

• Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: con decreto federale del 23 settembre

1997, la Svizzera ha approvato la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.26 I principali obiettivi della Carta sono di natura linguistica e culturale. Essa vuole sostanzialmente preservare e promuovere la diversità linguistica, che rappresenta una delle grandi ricchezze della cultura europea. La Carta non stabilisce diritti individuali o collettivi dei parlanti di lingue minoritarie, ma intende migliorare le possibilità di utilizzo delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dell'insegnamento, della giustizia, dell'amministrazione, dei media, della cultura e dell'economia. La Svizzera ha dichiarato il romancio e l'italiano lingue regionali o minoritarie ai sensi della Carta.

• Sostegno al romancio e all'italiano: In virtù della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli

aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana,27 la Confederazione può concedere ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino aiuti finanziari volti a sostenere:

− misure generali di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana;

− organizzazioni e istituzioni impegnate nella salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia e italiana a livello sovraregionale;

− l'attività editoriale nella Svizzera romancia e italiana;

− la stampa romancia nell'intento di promuovere la lingua romancia.

Nel 2005, il contributo annuo concesso al Cantone dei Grigioni è stato di 4 560 000 franchi, quello destinato al Cantone Ticino di 2 280 000 franchi.

• Nomadi: dal 1986, la Confederazione sostiene finanziariamente la Radgenossenschaft

der Landstrasse, l'organizzazione centrale di aiuto reciproco dei nomadi e degli jenisch in Svizzera. Nel 2005, la Radgenossenschaft der Landstrasse ha ricevuto un contributo di 300 000 franchi.

25

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (denominata direttiva "televisione senza frontiere"), modificata dalla Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

26 RS 0.441.2

27 RS 441.3