Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
1.5.2 Basi legali e pratica attuale a livello federale
Mandato costituzionale
L’assemblea costituente svizzera ha stabilito che la Confederazione svizzera ha il compito di favorire "in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese" (art. 2 cpv. 2 Cost.). Nell'adempimento dei suoi compiti in ambito culturale, la Confederazione "tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese" (art. 69 cpv. 3 Cost.). Ne consegue che gli aiuti federali devono pervenire a tutte le parti del Paese e a tutte le regioni linguistiche e tenere conto di tutte le forme di cultura ivi presenti. Questo è di fondamentale importanza per la specificità della politica culturale svizzera. Per quanto concerne le lingue, il mandato costituzionale è precisato all'articolo 70 Cost., che nel capoverso 3 prevede che "la Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche". In ambito cinematografico, l'articolo 71 capoverso 2 Cost. stabilisce che la Confederazione "può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica".
Tramite l'articolo 93 capoverso 2 la Costituzione vuole assicurare un servizio di base che garantisca la diversità culturale e la libera formazione delle opinioni. Conformemente a questo articolo "la radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni". Da questo ruolo politico e culturale della radiodiffusione deriva il mandato di fornire un servizio adeguato a tutte le regioni del Paese e di garantire che le trasmissioni rispondano agli interessi del pubblico in modo da permettergli di formarsi liberamente una propria opinione.
Per quanto concerne il principio della diversità culturale vanno ancora segnalati il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) nonché la garanzia dei diritti politici (art. 34 Cost.) e il disciplinamento del loro esercizio (art. 39 Cost.). Tutte le disposizioni costituzionali citate impongono alla Confederazione di tenere conto equamente del principio della diversità culturale non solo nella sua politica culturale, ma anche nel disciplinamento di altri ambiti.
Misure legislative
I principali strumenti legislativi per promuovere e proteggere la pluralità dell'offerta culturale in Svizzera sono il progetto di legge sulla promozione della cultura (LPCu), la legge sul cinema (LCin) e ) e la legge sulla radiotelevisione (LRTV).
• Il progetto di legge sulla promozione della cultura (LPCu) è inteso a promuovere la produzione artistica, la formazione e il perfezionamento nel settore delle arti, l'accesso alla cultura, gli scambi culturali, la diffusione della cultura e la salvaguardia del patrimonio culturale nonché a rafforzare la pluralità e la coesione culturale della Svizzera (art. 1 cpv. 1 [avamprogetto per la consultazione]). L'insieme delle misure di promozione previste, sia all'interno del Paese che all'estero (art. 5 – 15 dell’avamprogetto), persegue questo obiettivo. A titolo di esempio, gli scambi culturali all'interno del Paese (art. 13 cpv. 1 dell’avamprogetto), che promuovono il dialogo tra le regioni linguistiche e le culture tradizionali svizzere, permettono alla popolazione di vivere la pluralità del Paese e ne rafforzano la coesione interna. Il sostegno alle attività che promuovono l'avvicinamento delle comunità culturali presenti in Svizzera, delle loro storie e delle loro forme e modi di espressione (art. 14, cpv. 1 dell’avamprogetto) favorisce la conoscenza reciproca delle culture tenendo conto dell'attuale realtà multiculturale.
Il progetto di legge è stato posto in consultazione nell'estate del 2005. I Cantoni, le Città, la maggior parte dei partiti e gli operatori culturali svizzeri hanno dato la loro approvazione di massima al progetto chiedendo tuttavia alcune modifiche. Il 5 luglio 2006, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione ed ha approvato le proposte del DFI riguardo ai passi successivi. Il progetto rielaborato e il relativo messaggio saranno presentati al Parlamento all’inizio del 2007.