Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
Obiettivi e principi fondamentali
La sezione 1 definisce gli obiettivi della Convenzione, che prevedono sia finalità che mezzi, ed enumera i principi fondamentali destinati a trasmettere i valori fondamentali alla base della Convenzione (art. 2).
Tra gli obiettivi della Convenzione, definiti nell'articolo 1, vanno menzionati i seguenti:
• "riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali quali portatori d’identità, di valori e di significato" (lett. g);
• "riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengono adeguate in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio" (lett. h);
• "consolidare la cooperazione e la solidarietà internazionali che poggiano sullo spirito di partenariato, segnatamente allo scopo di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo nel proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali" (lett. i).
I principi fondamentali, enumerati nell’articolo 2, affermano in particolare che la Convenzione deve conformarsi al principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d’informazione e di comunicazione (art. 2 n. 1). Sono inoltre stabiliti i principi della sovranità (n. 2), dell'uguale dignità e del rispetto di tutte le culture (n. 3), della solidarietà e della cooperazione internazionale (n. 4), della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo (n. 5), dello sviluppo sostenibile (n. 6), dell'accesso equo alle espressioni culturali (n. 7) e dell'apertura ad altre culture umane (n. 8).
Campo di applicazione
La Convenzione si applica alle politiche culturali e alle misure adottate dalle Parti contraenti per garantire la promozione e la protezione della diversità delle espressioni culturali (art. 3). Questa disposizione va messa in relazione con la definizione degli espressioni "politiche culturali" e "politiche e misure culturali" (art. 4).
La nozione di "diversità culturale" rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati (art. 4 n. 1).
Per "politiche e misure culturali" si intendono le politiche e le misure a tutti i livelli (locale, nazionale, regionale o internazionale), indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni e di servizi culturali nonché l’accesso a questi ultimi (art. 4 n. 6).
Con tale espressione si possono intendere anche misure normative e di sostegno alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali. Queste misure possono servire a incentivare organismi senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche e private nonché artisti e altri operatori culturali nell’elaborazione e nella promozione del libero scambio e della libera circolazione d’idee, di espressioni culturali e di attività, beni e servizi culturali nonché a stimolare la creazione e lo spirito d’impresa nelle loro attività. Le misure possono anche essere rivolte alle istituzioni del servizio pubblico, incentivare e sostenere gli artisti e tutti coloro che sono implicati nella creazione di espressioni culturali o, ancora, promuovere la diversità dei media, anche nell'ambito del servizio pubblico di radiodiffusione.