Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo

Diritti e obblighi delle Parti contraenti

La sezione concernente i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti è suddiviso in tre parti che trattano, nell'ordine, i diritti degli Stati a livello nazionale, i loro obblighi a livello nazionale e i loro obblighi a livello internazionale.

Conformemente all'articolo 5, le Parti contraenti si riconoscono reciprocamente "il diritto sovrano di formulare e attuare politiche culturali proprie e di adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e a consolidare la cooperazione internazionale". In cambio, assumono l'impegno di sforzarsi "a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali: (a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad avervi accesso (…); (b) ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi" (art. 7 cpv. 1).

Questo enunciato fondamentale è sviluppato negli articoli seguenti: l'articolo 6 capoverso 2 fornisce un elenco esemplare di otto tipi di misure che possono essere prese dalle Parti contraenti, tra cui vanno menzionate le "misure volte a accordare aiuti finanziari pubblici" (lett. d), le "misure che mirano a stabilire e a sostenere in modo adeguato le istituzioni del servizio pubblico" (lett. f), le "misure volte a promuovere la diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico della radiodiffusione" (lett. h) e altre misure che garantiscono spazi privilegiati ai contenuti locali (p. es. lett. b e c). Per quanto queste misure siano "compatibili con le disposizioni sancite dalla (…) Convenzione" (art. 5 cpv. 2), il servizio pubblico nell'ambito dei media è dunque protetto dalla Convenzione.

L’articolo 8 mira alla collaborazione internazionale nel caso in cui uno Stato contraente riscontri "sul proprio territorio l’esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessarie qualsiasi genere di salvaguardia urgente" (art. 8 cpv. 1). In queste situazioni le Parti contraenti possono cooperare per prestare assistenza reciproca, ma devono rendere conto al Comitato intergovernativo di tutte le misure prese.

A livello nazionale, gli obblighi delle Parti contraenti riguardano il principio della condivisione e dello scambio di informazioni in materia di promozione e protezione della diversità delle espressioni culturali (art. 9),30 la promozione della presa di coscienza dell'importanza della diversità delle espressioni culturali attraverso programmi di educazione e di sensibilizzazione (art. 10) nonché la partecipazione della società civile agli sforzi volti a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali (art. 11).

A livello internazionale, gli obblighi delle Parti contraenti riguardano il consolidamento della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali (art. 12), l'integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile (art. 13) e la cooperazione allo sviluppo (art. 14). L'articolo 14 presenta un elenco non esauriente delle principali forme che può assumere la cooperazione allo sviluppo, ossia il consolidamento delle industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo (lett. a), il rafforzamento delle capacità mediante lo scambio d’informazioni, di esperienze e di perizie, nonché attraverso la creazione di risorse umane nel settore pubblico e privato dei Paesi in via di sviluppo (lett. b), il trasferimento di tecnologie e sapere attraverso l’attuazione di misure d’incitamento adeguate (lett. c) e il sostegno finanziario (lett. d), segnatamente attraverso l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale, sulla base di contributi facoltativi, il cui funzionamento è esposto nell'articolo 18.31

30 Le Parti contraenti "forniscono, mediante un rapporto quadriennale all’attenzione dell’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate" e "designano un punto di contatto incaricato dello scambio d’informazioni". Le informazioni saranno utilizzate per le statistiche e le banche dati dell'UNESCO previste nell'ambito della Convenzione (art. 19).

31 Durante i negoziati la Svizzera si era dichiarata favorevole ai contributi obbligatori.