Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo
Le modalità di collaborazione sono descritte dettagliatamente agli articoli 15 e 16. Quest'ultimo stabilisce un "trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo", che si traduce tra l’altro nella definizione di misure d’assistenza tecnica. L’obiettivo che questo articolo persegue è legato allo sviluppo. Il concetto è del resto noto anche nel diritto commerciale internazionale ed è stato oggetto di una dichiarazione ufficiale in cui si riconosce che le disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato fanno parte integrante degli Accordi dell'OMC.32
Relazioni con gli altri strumenti giuridici internazionali
Durante tutta la fase preparatoria l'articolo che disciplina le relazioni della Convenzione con gli altri strumenti internazionali è stato la disposizione più controversa. Le varianti proposte erano due. La delegazione svizzera ha privilegiato una soluzione pragmatica, partendo dal principio che il testo della Convenzione doveva essere forte per quanto concerne la promozione della diversità delle espressioni culturali, ma al contempo accettabile per tutti i membri dell'UNESCO e di altre organizzazioni internazionali in modo da non mettere in pericolo l'approvazione del trattato.
Nella sua versione finale, l'articolo 20 ribadisce il principio pacta sunt serranda.33 L'articolo, che si basa sui principi della non subordinazione, della complementarietà e del sostegno reciproco degli accordi internazionali, recita: "le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte" (art. 20 cpv. 1). Pertanto, esse, senza subordinare la Convenzione agli altri trattati, "promuovono il sostegno reciproco tra la […] Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito" (art. 20 cpv. 1 lett. a) e quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali "tengono conto delle disposizioni pertinenti della […] Convenzione" (art. 20 cpv. 1 lett. b).
Il numero 2 ha lo scopo, ancora una volta, di garantire l'uguaglianza tra la Convenzione e gli altri trattati internazionali precisando che "nessun punto della […] Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito". Il principio dell'uguaglianza ha il merito di impedire che gli Stati possano richiamarsi alla Convenzione per derogare agli altri obblighi che hanno contratto.
L'articolo 20 della Convenzione precisa dunque chiaramente che le disposizioni di questo nuovo strumento internazionale sono complementari alle altre norme internazionali. La Convenzione non entra in conflitto con gli altri accordi internazionali e non è loro subordinata. Essa prevede che le Parti contraenti prendano in considerazione gli obiettivi di diversità culturale nonché le sue disposizioni nel quadro dell’applicazione e dell’interpretazione dei loro obblighi internazionali e della negoziazione di nuovi impegni.
La questione specifica dei rapporti tra la Convenzione e gli accordi conclusi nel quadro dell’OMC è trattata al numero 4.2 del presente Rapporto.
Organi della Convenzione
La Convenzione prevede due organi di controllo complementari: una Conferenza delle Parti contraenti (art. 22) e un Comitato intergovernativo (art. 23). Questi organi hanno lo scopo di assicurare un'attuazione coerente ed efficace della Convenzione e sono assistiti dal Segretariato dell'U-NESCO (art. 24).
32 Dichiarazione ministeriale di Hong Kong del 18 dicembre 2005, punto 35 (http://www.wto.org/french/ thewto_f/minist_f/min05_f/final_text_f.htm#sd_treat).
33 Cfr. l'art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111: "Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede."