Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/38: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla diversità culturale · 26 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2005: Rapporto esplicativo

La Conferenza delle Parti contraenti è l'organo plenario e supremo della Convenzione e si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Il suo compito principale, oltre all'elezione dei membri del Comitato intergovernativo, consiste nell’approvare le direttive operazionali elaborate da quest'ultimo (art. 22 cpv. 4 lett. c).

Il Comitato intergovernativo, composto da rappresentanti delle 18 Parti contraenti,34 si riunisce una volta all'anno e svolge la sua funzione sotto l’autorità e conformemente alle direttive della Conferenza delle Parti contraenti. Il suo compito principale è di promuovere gli obiettivi della Convenzione e di incoraggiare e garantire il controllo della sua attuazione (art. 23 cpv. 6 lett. a).

Disposizioni finali

Le disposizioni finali contengono le clausole usuali, che si ritrovano nella maggior parte delle convenzioni internazionali: la soluzione delle controversie (art. 25), la ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri (art. 26), l'adesione di qualsiasi altro Stato non membro dell'UNESCO, di territori che beneficiano di un’autonomia interna completa o di organizzazioni d’integrazione economica regionale quali l'UE (art. 27), la designazione del punto di contatto di cui all'articolo 9 (art. 28), l'entrata in vigore della Convenzione (art. 29), le disposizioni applicabili alle Parti contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario (art. 30), la denuncia della Convenzione da parte delle Parti contraenti (art. 31), le funzioni del Direttore generale dell'UNESCO in qualità di depositario della Convenzione (art. 32), gli emendamenti alla Convenzione (art. 33), i testi facenti fede (art. 34) e la registrazione della Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (art. 35).

Soluzione delle controversie e procedura di conciliazione

Per la soluzione delle controversie sono previste più tappe (negoziazione e in seguito, su richiesta congiunta delle Parti, i buoni uffici o la mediazione), nel corso delle quali le Parti contraenti sono invitati a trovare un accordo in buona fede (art. 25). Se né la negoziazione né la mediazione permettono di giungere ad una soluzione della controversia, è applicabile la procedura di conciliazione figurante nell'allegato della Convenzione.

La procedura prevista cerca di indurre gli Stati a risolvere tra loro i conflitti in una sede in cui le considerazioni d'ordine culturale hanno la precedenza su quelle di natura commerciale. Al momento della ratifica le Parti contraenti possono dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione prevista dalla Convenzione (art. 25 cpv. 4).

34 Il numero di membri verrà aumentato a 24 non appena il numero delle Parti contraenti della Convenzione raggiungerà 50 (art. 23 cpv. 4).