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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Art. 59 Documenti da presentare

Se un componente è utilizzato per la prima volta (primo impiego), il fabbricante è tenuto a presentare, prima del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, tutti i documenti necessari a esercitare la vigilanza e a valutare la conformità alle disposizioni in caso di sinistro.

Art. 60 Documenti da conservare

1 Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce è tenuta a conservare i seguenti documenti:

a. l’analisi di sicurezza;

b. l’attestato di sicurezza;

c. le prescrizioni d’esercizio;

d. la documentazione concernente la manutenzione;

2 Il fabbricante è tenuto a conservare, durante almeno 30 anni:

a. i documenti di cui alla direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

b. i certificati concernenti i materiali.

3 Nei documenti figura chiaramente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.

Art. 61 Contabilità

1 Dopo l’approvazione del bilancio annuale da parte dell’assemblea generale, le imprese di trasporto a fune presentano all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un rapporto di gestione conformemente a quanto previsto dal codice delle obbligazioni per le società anonime.

2 Esse sono tenute a eseguire ammortamenti, rettificazioni di valore e accantonamenti conformemente ai principi commerciali riconosciuti.

3 Sono tenute ad alimentare una riserva conformemente all’articolo 671 del codice delle obbligazioni.

4 I libri contabili delle imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennizzi conformemente all’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie

5

(Lferr) e/o contributi conformemente all’articolo 56 Lferr sono tenuti conformemente alle disposizioni della sezione 9 Lferr e dell’ordinanza del DATEC del 18 di-

6

cembre 1995 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC) .

5 RS 742.101

6 RS 742.221