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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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Art. 59 Documenti da presentare
Se un componente è utilizzato per la prima volta (primo impiego), il fabbricante è tenuto a presentare, prima del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, tutti i documenti necessari a esercitare la vigilanza e a valutare la conformità alle disposizioni in caso di sinistro.
Art. 60 Documenti da conservare
1 Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce è tenuta a conservare i seguenti documenti:
a. l’analisi di sicurezza;
b. l’attestato di sicurezza;
c. le prescrizioni d’esercizio;
d. la documentazione concernente la manutenzione;
2 Il fabbricante è tenuto a conservare, durante almeno 30 anni:
a. i documenti di cui alla direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
b. i certificati concernenti i materiali.
3 Nei documenti figura chiaramente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.
Art. 61 Contabilità
1 Dopo l’approvazione del bilancio annuale da parte dell’assemblea generale, le imprese di trasporto a fune presentano all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un rapporto di gestione conformemente a quanto previsto dal codice delle obbligazioni per le società anonime.
2 Esse sono tenute a eseguire ammortamenti, rettificazioni di valore e accantonamenti conformemente ai principi commerciali riconosciuti.
3 Sono tenute ad alimentare una riserva conformemente all’articolo 671 del codice delle obbligazioni.
4 I libri contabili delle imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennizzi conformemente all’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
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(Lferr) e/o contributi conformemente all’articolo 56 Lferr sono tenuti conformemente alle disposizioni della sezione 9 Lferr e dell’ordinanza del DATEC del 18 di-
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cembre 1995 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC) .