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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Sezione 5: Smantellamento dell’impianto a fune

Art. 55 Smantellamento dell’impianto a fune

1 Se la concessione dell’impianto a fune non è più valida oppure se esso non è più in uno stato che ne consenta l’esercizio, il proprietario è tenuto a smantellarlo.

2 Egli è tenuto a rimuovere senza indugio le funi e a presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione la domanda di smantellare l’impianto.

3 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide in che misura vada ripristinato lo stato precedente.

Capitolo 4: Responsabilità e obbligo di assicurazione

Art. 56 Responsabilità

1 L’impresa di trasporto a fune è responsabile dell’allestimento conforme alle prescrizioni dell’impianto, della sicurezza del suo esercizio e della sua manutenzione.

2 Se l’impresa di trasporto a fune ricorre a terzi, è tenuta a sincerarsi di disporre anche delle informazioni in loro possesso.

3 I fabbricanti o gli importatori, come pure gli enti menzionati, sono responsabili affinché i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano conformi ai requisiti essenziali.

Art. 57 Obbligo di assicurazione

1 La somma di copertura minima per lesioni corporali o danni materiali ammonta complessivamente a 100 milioni di franchi.

2 Per gli impianti a fune che presentano una capacità massima inferiore alle 100 persone questa somma può essere diminuita nelle giuste proporzioni.

Capitolo 5: Vigilanza

Art. 58 Notifiche all’autorità di vigilanza

1 L’impresa di trasporto a fune è tenuta a presentare alle autorità di vigilanza, annualmente e su domanda dell’autorità di vigilanza, i documenti di cui all’articolo 53 capoverso 2.

2 Eventi particolari vanno notificati immediatamente alle autorità di vigilanza.

3 Per gli impianti a fune soggetti a concessione federale, inoltre, è applicabile

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l’ordinanza del 28 giugno 2000 concernente le inchieste sugli infortuni.

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RS 742.161