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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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2 L’Ufficio federale emana direttive sul ricorso a periti.
Art. 30 Prova che l’impianto a fune è stato realizzato conformemente alle
disposizioni
1 Il costruttore è tenuto a fornire la prova che l’impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni e che è idoneo all’esercizio.
2 A tal fine consegna all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione una dichiarazione sulla conformità alle disposizioni e l’idoneità all’esercizio dell’impianto.
3 Il costruttore è tenuto a fornire la prova che i componenti dell’impianto, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica delle persone, rispettano le prescrizioni.
4 A tal fine presenta all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione delle dichiarazioni di conformità per tali componenti.
Art. 31 Modifiche del progetto
1 Se prima dell’autorizzazione d’esercizio intervengono:
a. innovazioni che influiscono sui documenti presentati;
b. modifiche del progetto;
i documenti interessati dai cambiamenti devono essere aggiornati e ripresentati.
2In caso di modifica di un progetto, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide se e in che misura debba essere aperta una nuova procedura di approvazione dei piani, oppure una nuova procedura cantonale di autorizzazione.
Art. 32 Attività dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l’ottenimento dell’attestato di sicurezza conformemente all’articolo 26 capoverso 2.
2 Controlla, per campionatura e in funzione dei rischi:
a. i rapporti dei periti;
b. che i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano utilizzati in modo conforme;
c. che l’impianto, così come è stato costruito, soddisfi i requisiti essenziali.
Autorizzazione d’esercizio
[Nota: L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 3 LIFT.]