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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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Sezione 2: Organizzazione dell’esercizio
Art. 43 Requisiti generali
L’organizzazione dell’esercizio e della manutenzione (organizzazione dell’esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell’impianto a fune e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.
Art. 44 Prescrizioni d’esercizio
1 Le imprese di trasporto a fune emanano le prescrizioni d’esercizio necessarie per la manovra e per la manutenzione.
2 La descrizione delle funzioni così come le indicazioni concernenti la manovra e la manutenzione per un impianto a fune e per i suoi componenti costituiscono, nel loro complesso, istruzioni di funzionamento adeguate.
3 Le prescrizioni d’esercizio comprendono il divieto di cui all’articolo 48 capoverso 3.
Art. 45 Uniformità
1 L’Ufficio federale provvede alla necessaria uniformità delle prescrizioni d’esercizio.
2 Se le disposizioni sono applicate dalla Confederazione e dai Cantoni, occorre stabilire un’intesa con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS).
3 Se le disposizioni sono applicate esclusivamente dai Cantoni, occorre stabilire un’intesa con il servizio tecnico di controllo del CITS.
Art. 46 Condizioni di sicurezza
1 L’impianto a fune può essere messo in marcia solo se:
a. il capotecnico o il suo sostituto sono costantemente raggiungibili e si garantisce che uno dei due può essere sul posto entro un’ora;
b. il personale addetto alla manovra dell’impianto e dei veicoli e all’assistenza ai passeggeri è in servizio; e
c. le condizioni meteorologiche lo consentono.
2 Quando la sicurezza non è più sufficientemente garantita il servizio deve essere sospeso.
3 Le persone che, a causa del loro stato o del loro comportamento, possono mettere in pericolo sé stesse o gli altri passeggeri, non sono trasportate.