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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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Art. 47 Organizzazione di recupero in linea
Le imprese di trasporto a fune sono tenute a dimostrare, mediante esercitazioni per lo meno annuali, che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d’esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro.
Sezione 3: Personale adibito all’esercizio
Art. 48 Personale
1 L’esercizio e la manutenzione possono essere affidati esclusivamente a personale formato a tal fine, riconosciuto idoneo e pratico dell’impianto a fune e della sua manovra. Le imprese di trasporto a fune controllano periodicamente, almeno ogni due anni, le conoscenze del servizio e lo stato di salute del personale.
2 L’effettivo del personale deve poter garantire un esercizio sicuro e una manutenzione conforme alle prescrizioni.
3 Prima di entrare in servizio e durante il tempo di lavoro, al personale adibito all’esercizio è vietato il consumo di alcol e l’assunzione di sostanze che potrebbero pregiudicare la sicurezza del servizio.
Art. 49 Direzione tecnica
1 Ogni impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e un suo sostituto, che dispongono delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la manovra e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.
2 L’impresa di trasporto a fune affida al capotecnico la responsabilità per la sicurezza dell’esercizio e la manutenzione dell’impianto a fune e riconosce formalmente, tanto a lui quanto al suo sostituto, le relative competenze. In caso di inconvenienti e incidenti, il capotecnico prende le necessarie disposizioni.
3 Il capotecnico designa il personale addetto all’esercizio dell’impianto e ne prova l’adeguata istruzione; egli è parimenti responsabile dell’aggiornamento.
Art. 50 Riconoscimento della direzione tecnica
1 Prima di entrare in funzione, il capotecnico e il suo sostituto devono essere riconosciuti dall’autorità di vigilanza.
2 Dopo aver consultato le autorità di vigilanza e l’Associazione delle funivie svizzere, il Dipartimento emana disposizioni concernenti la formazione del capotecnico e del suo sostituto.
3 Le funzioni di capotecnico e di capo dell’esercizio possono essere assunte dalla stessa persona.