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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Art. 15 Costi delle pubblicazioni

Il richiedente assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 16 Termine di disbrigo

1 Di norma sono applicati i seguenti termini di disbrigo:

a. 9 mesi per la procedura ordinaria di approvazione dei piani;

b. 18 mesi se sono necessarie espropriazioni;

c. 3 mesi per la procedura semplificata.

2 Il termine di disbrigo è calcolato a partire dal momento in cui l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione riceve la documentazione completa della domanda.

Art. 17 Valutazione dei documenti svolta dall’autorità competente per il

rilascio dell’autorizzazione

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione esegue i controlli di sicurezza di cui all’allegato 2 e valuta il rispetto delle altre disposizioni.

Approvazione dei piani

[Nota: L’approvazione dei piani è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3 LIFT.]

Art. 18 Inizio della costruzione

I lavori di costruzione possono iniziare solo quando l’approvazione dei piani è esecutiva.

Concessione

[Nota: La concessione è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 4, 4a LTV.]

Durata

La concessione è rilasciata per un massimo di 25 anni.

Art. 19 Rinnovo della concessione

1 La concessione può essere rinnovata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.

2 Di norma, la concessione è rinnovata assieme all’autorizzazione d’esercizio e per la medesima durata.