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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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b. per le funi, le disposizioni dell’ordinanza sulle funi.

Art. 76 Nuovi impianti

Fino al termine del 2009, la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi può essere attestata anche mediante rapporti dei periti.

Art. 77 Funi

Per le funi sono applicabili, fino alla loro modifica, le disposizioni dell’ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle esigenze in materia di sicurezza imposte alle funi degli

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impianti a fune (Ordinanza sulle funi).

Art. 78 Abrogazione del diritto in vigore

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

a. ordinanza del 10 marzo 1986 sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale;

b. ordinanza dell’8 novembre 1978 sul rilascio della concessione agli impianti a fune;

c. ordinanza del 22 marzo 1972 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie;

d. ordinanza del 24 ottobre 1961 sulle funivie sussidiate esenti dalla concessione federale;

e. ordinanza del 15 febbraio 1957 concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell’esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali.

Art. 79 Modifica di altre ordinanze

L’ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio

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federale dei trasporti (OseUFT) è modificata come segue:

Art. 35

L’UFT riscuote emolumenti, secondo il tempo impiegato, per:

a. decisioni;

b. prestazioni di servizi.

Art. 80 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

7 RS 743.121.7

8 RS 742.102