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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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Capitolo 3: Esercizio
Sezione 1: Autorizzazione d’esercizio
Art. 26 Attestato di sicurezza
1 Il richiedente è tenuto a dimostrare che l’impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni.
2 A tal fine, presenta i documenti di cui all’allegato 3, i rapporti dei periti (rapporti di perizia) e gli attestati di conformità necessari come pure la prova che l’esecuzione è conforme alle prescrizioni.
Art. 27 Controlli svolti da servizi indipendenti
I componenti il cui guasto può comportare un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica delle persone sono controllati da un servizio indipendente; esso verifica, mediante attestati di conformità o rapporti di periti, che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali.
Art. 28 Attestati di conformità
1 Sono necessari attestati di conformità per:
a. tutti i componenti di sicurezza;
b. tutti i sottosistemi.
2 Gli attestati di conformità per i sottosistemi accludono i documenti tecnici di cui all’articolo 10 capoverso 3 e all’allegato VII punto 3 della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Tra questi figurano:
a. dichiarazioni e attestati di conformità per i componenti di sicurezza presenti nei sottosistemi;
b. un disegno d’insieme del sottosistema, dal quale emergano le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza all’interno del sottosistema;
c. una lista delle caratteristiche che definiscono il campo d’impiego del sottosistema;
d. istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure indicazioni per la loro stesura.
Art. 29 Rapporti dei periti
1 Sono necessari rapporti dei periti (rapporti di perizia) per controllare:
a. la base del progetto e l’accordo d’usufrutto (piano di utilizzazione dell’installazione);
b. i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l’infrastruttura;
c. le prove della solidità e della resistenza alla fatica dei componenti dell’infrastruttura, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica delle persone.