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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Sezione 4: Manutenzione

Art. 51 Principi

1 Le operazioni di manutenzione e rinnovo garantiscono che lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli non compromette la sicurezza dell’esercizio.

2 La manutenzione è organizzata in modo da:

a. soddisfare le prescrizioni di legge e le prescrizioni interne all’impresa;

b. garantire costantemente ai responsabili una visione d’assieme dello stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

3 La manutenzione è pianificata e disciplinata mediante procedimenti e istruzioni di lavoro.

Art. 52 Funi

1 Per le funi degli impianti il Dipartimento emana disposizioni concernenti le esigenze in materia di sicurezza.

2 Queste non sono applicabili se emerge altro dalle istruzioni di funzionamento e di manutenzione rilasciate dal fabbricante e dal relativo attestato di conformità.

3Gli organi addetti al controllo delle funi sono tenuti ad essere titolari di un’assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 10 milioni di franchi.

Art. 53 Controlli svolti dalle imprese di trasporto a fune

1 Le imprese di trasporto a fune svolgono in modo puntuale e professionale i controlli previsti dalle prescrizioni d’esercizio.

2 Esse registrano i risultati delle attività di manutenzione, le lacune e gli inconvenienti accertati, gli avvenimenti inabituali intervenuti durante l’esercizio dell’impianto e le misure adottate.

Art. 54 Ricorso a terzi

1 Le imprese di trasporto a fune possono delegare a terzi, purché siano esperti riconosciuti, singole attività di manutenzione, in particolare i controlli che richiedono conoscenze e apparecchiature specifiche.

2 Se la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all’impresa non è sufficiente, l’autorità di vigilanza può ordinare il ricorso a terzi.

3 L’autorità di vigilanza può ordinare anche il controllo non distruttivo di funi. Le verifiche di questo tipo sono svolte da uno degli organi di controllo riconosciuti dall’autorità di vigilanza.