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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Art. 33 Trasporto di persone

1Per trasportare persone con un impianto a fune occorre un’autorizzazione d’esercizio.

2 Prima del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio possono essere trasportate solo le persone che partecipano alla costruzione o alla prova, a condizione che il costruttore acconsenta.

Art. 34 Annuncio della messa in esercizio

La data della messa in esercizio può essere annunciata pubblicamente prima del rilascio della relativa autorizzazione, a condizione che sia menzionato che tale rilascio non è ancora avvenuto. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione non è vincolata da questo annuncio.

Art. 35 Innovazioni

Se, dopo il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, emergono innovazioni che influiscono sui documenti inoltrati, questi vanno aggiornati e ripresentati.

Art. 36 Trasformazioni e modifiche

1 Per modificare l’impianto a fune, il gestore è tenuto a presentare una domanda all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione.

2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide se è necessario approvare nuovamente i piani oppure rilasciare una nuova autorizzazione d’esercizio e quale procedura seguire.

3 Se la documentazione presentata per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio non rispecchia più la mutata situazione, occorre una nuova o rinnovata approvazione dei piani oppure una nuova o rinnovata autorizzazione d’esercizio.

Art. 37 Sostituzione di componenti

1 Se componenti dell’impianto a fune, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica delle persone, sono sostituiti con componenti dello stesso tipo, il fabbricante è tenuto a presentare la prova che possono essere messi in funzione conformemente alle prescrizioni.

2Egli è inoltre tenuto a presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione delle dichiarazioni di conformità per questi componenti e, dove necessario, un attestato di conformità oppure il rapporto di un perito validi.

Art. 38 Rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio

1 Assieme alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, occorre presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un attestato di sicurezza aggiornato.

2 A tal fine, il richiedente presenta i documenti di cui all’allegato 4.