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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Art. 4 Definizioni

Sono piccoli impianti a fune le strutture che possono oggettivamente trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia.

Ai sensi della legge sul trasporto viaggiatori è da ritenersi professionale anche il trasporto gratuito, se praticato allo scopo di ottenere un vantaggio di ordine sociale.

Sono componenti di sicurezza tutti i componenti di un sottosistema dell’impianto il cui guasto può comportare un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone.

L’infrastruttura comprende il tracciato, i dati del sistema e le costruzioni delle stazioni e della linea, incluse le fondamenta.

L’analisi di sicurezza determina, prendendo in considerazione gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto a fune e delle sue vicinanze come pure tutte le novità di tipo tecnico, i rischi che possono sorgere costruendolo o mettendolo in esercizio.

Art. 5 Requisiti essenziali

1 Tanto gli impianti a fune quanto l’infrastruttura, così come i componenti di sicurezza e i sottosistemi, sono conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2 Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere immessi sul mercato se conformi ai requisiti essenziali.

Art. 6 Disposizioni complementari concernenti la costruzione

1 Per concretizzare i requisiti essenziali, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può emanare disposizioni concernenti la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di impianti a fune e della loro infrastruttura.

2 Il precedente capoverso non si applica ai componenti di sicurezza e ai sottosistemi.

3 Se le disposizioni sono applicate dalla Confederazione e dai Cantoni, occorre stabilire un’intesa con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS).

4 Se le disposizioni sono applicate esclusivamente dai Cantoni, occorre stabilire un’intesa con il servizio tecnico di controllo del CITS.

[Nota: L’UFT definirà quali norme tecniche le norme europee armonizzate di cui alla direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.]

[Nota: l’articolo 5 capoverso 3 LIFT afferma:

Chi mette in servizio un impianto a fune o mette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo]