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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine

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Art. 70 Competenza specifica

1 Sono periti le persone fisiche che, nel settore da esaminare, dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità del progetto e alla sua importanza ai fini della sicurezza.

2 I periti hanno già realizzato personalmente impianti o sottosistemi paragonabili oppure ne hanno valutato la conformità.

Art. 71 Indipendenza

1 I periti sono indipendenti rispetto alle organizzazioni del mandatario e del fabbricante e non si sono occupati dell’oggetto in precedenza.

2 Concretamente, essi non intrattengono con le aziende implicate nella fabbricazione dell’impianto a fune e con l’impresa di trasporto che lo gestisce altra relazione che quella di perito.

Art. 72 Assicurazione di responsabilità civile

I periti sono tenuti a disporre di un’assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 73 Violazioni di disposizioni d’esecuzione

È punito con la detenzione fino a tre anni o con la multa, chi intenzionalmente o per negligenza infrange:

a. il divieto di trasportare persone di cui all’articolo 33

b. l’obbligo di presentare documenti di cui all’articolo 58 capoverso 1;

c. l’obbligo di conservare documenti di cui all’articolo 60.

Capitolo 11: Disposizioni transitorie e finali

Art. 74 Impianti esistenti

1 Le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio rilasciate in base al diritto previgente come pure le autorizzazioni cantonali restano in vigore fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre la fine del 2027. Questo termine vale anche per la competenza delle autorità di vigilanza.

2 Per il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio è applicabile l’articolo 38.

Art. 75 Manutenzione

Per gli impianti esistenti sono applicabili:

a. per la manutenzione, le indicazioni date ai numeri 94 delle disposizioni d’esecuzione e agli allegati 2;